T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 6 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto in fatto e in diritto:

-che con atto notificato in data 17/04/2000 e depositato in data 9/5/200, la parte ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento specificato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i dedotti motivi di illegittimità;

-che con successivo atto depositato in data 17.11.2011, la ricorrente ha dichiarato di non avere ulteriore interesse alla prosecuzione del giudizio, per cui va emessa la declaratoria conseguente

– che non vi è luogo a pronuncia circa le spese del giudizio, non essendosi costituita l’intimata Amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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