Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-09-2011) 09-12-2011, n. 45911

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. S.F. ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Cagliari ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal GIP di Cagliari in data 9-3-11 per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73.

Deduce in primo luogo la violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, per la mancata trasmissione al Tribunale degli atti utili per il riesame dell’ordinanza impugnata e comunque per il mancato deposito entro il termine di dieci giorni della decisione. Denuncia poi la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, in quanto le risultanze delle indagini avrebbero al più delineato la sua partecipazione a sporadici episodi di trasporto di sostanze stupefacenti, ma non la sua partecipazione ad una associazione dedita al narcotraffico. In particolare il Tribunale non avrebbe dato idonea risposta alla obiezione difensiva in base sarebbe risultata unicamente la correlazione di esso ricorrente con uno solo dei suoi coimputati, M.V..

Infine il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai reati-fine di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 a lui ascritti al capo 3).

2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Questa Corte ha già chiarito che in tema di riesame delle misure cautelari personali, il necessario accertamento sulla completezza della trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5 e 10, spetta solo al giudice di merito;

di conseguenza, ove la questione venga dedotta davanti alla Corte di cassazione, questa potrà procedere all’eventuale declaratoria di inefficacia della misura solo se la questione sia stata fatta valere ed il relativo contraddittorio si sia instaurato davanti al giudice di merito (Sez. 4, Sentenza n. 287 del 29/01/1999, Rv. 214880, Signoretti).

Queste conclusioni sono d’altra parte in linea con altre, più recenti, decisioni di questa Corte. In particolare, si è puntualizzato che il ritardo nella trasmissione al tribunale del riesame del verbale dell’interrogatorio di garanzia reso dalla persona sottoposta alle indagini, da cui può derivare l’inefficacia della misura cautelare per il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 309 c.p.p., commi 5 e 9, non può essere proposto per la prima volta con il ricorso in cassazione qualora l’esame della questione presupponga l’accertamento sul valore contenutistico dello stesso verbale di interrogatorio, al fine di stabilire se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole all’imputato, perchè in tale ipotesi si tratterebbe di operare un giudizio di merito estraneo al sindacato del giudice della legittimità. (Sez. 6, Sentenza n. 19047 del 03/03/2003, Rv. 225253, Genovese). Si è anche aggiunto che rientra nelle attribuzioni del tribunale del riesame, ai fini della caducazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, per mancato invio degli elementi sopravvenuti favorevoli all’indagato, l’accertamento se gli elementi in questione siano entrati nella disponibilità del P.M. in tempo utile per la loro trasmissione (Sez. 6, Sentenza n. 27677 del 08/07/2011 Cc. (dep. 14/07/2011 ) Rv.

250359, Oliva).

Nel caso in esame la questione relativa alla mancata trasmissione degli atti ed al mancato rispetto dei termini di cui all’art. 309 c.p.p. non è stata fatta valere ed il relativo contraddittorio non è stato instaurato davanti al giudice di merito.

3 .-. Le ulteriori censure sono anch’esse manifestamente infondate.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale ha puntualizzato che le intercettazioni telefoniche effettuate sull’utenza di M.V. avevano consentito di riscontrare il pieno coinvolgimento del ricorrente nel trasporto della sostanza stupefacente che il trafficante (OMISSIS) aveva organizzato nel (OMISSIS) per soddisfare le pressanti richieste di hashish (le "ragazze") rivoltegli da Me.An.. D’altra parte il contenuto delle conversazioni intercettate era stato confermato dalle dichiarazioni rese dal D.M., che aveva riferito che il M. si serviva come corriere per il trasporto della droga di un professore con una disabilità ad una mano (e lo S. esplicava realmente la attività di insegnante ed era portatore di handicap al braccio).

Le predette risultanze, secondo il Tribunale, consentivano di ritenere raggiunti gravi indizi anche in riferimento alla partecipazione dello S. alla associazione dedita al narcotraffico, anche perchè le intercettazioni avevano documentato il suo collegamento non soltanto con il M., ma anche con D’. ("(OMISSIS)") e avevano consentito di accertare la continuatività di rapporti illeciti pure con lo Z., addetto alla preparazione delle autovetture usate dall’insegnante per i suoi trasporti. Si tratta di una motivazione adeguata sul piano della logica e rispondente, allo stato, alle risultanze processuali.

A fronte di queste coerenti conclusioni, il ricorrente, come si è visto, si è sostanzialmente limitato ad offrire una lettura alternativa delle risultanze delle indagini, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, neppure in virtù delle recenti modifiche all’art. 606 c.p.p., lett. e, apportate dalla L. n. 46 del 2006. Infatti neanche la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre che dal testo del provvedimento impugnato anche "da altri atti del processo", può nel caso di specie "salvare" le censure proposte dal ricorrente dalla declaratoria di inammissibilità. Il sindacato di questa Corte resta pur sempre di legittimità, con la conseguenza che non può esserle demandato un riesame critico delle risultanze istruttorie. Il riferimento agli altri atti del processo può essere utilizzato unicamente per contestare la correttezza dell’iter logico- argomentativo utilizzato dal giudice di merito, non già per confutare in punto di fatto la valutazione dal medesimo offerta del materiale istruttorio allegato a fondamento della ipotesi accusatoria. Vale a dire che la omessa motivazione può essere dedotta là dove il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l’ingresso nella giustificazione della sua decisione ad un elemento di prova di segno contrario pacificamente risultante dagli atti processuali e dotato di efficacia "scardinante" dell’impianto motivazionale, non già quando ne abbia dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione difforme rispetto alla prospettazione del ricorrente. Allo stesso modo la illogicità manifesta e la contraddittorietà sussistono quando "gli altri atti del processo", specificamente indicati nel gravame, inficino in modo radicale dal punto di vista logico l’intero apparato motivazionale, e non quando siano stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito in modo diverso rispetto alla tesi propugnata in ricorso.

Nel caso di specie, la adeguatezza, nel senso sopra specificato, della motivazione dell’ordinanza del Tribunale di Cagliari non è stata minimamente censurata dal ricorrente, che si è invece limitato esclusivamente ad apportare le sue critiche alla valutazione data dal Giudice di merito al materiale indiziario sottoposto al suo esame, proponendone una diversa lettura.

In definitiva, il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e, (anche nella sua nuova formulazione), vizio nel quale si risolvono tutte queste ultime censure. Come si è visto, le argomentazioni del Tribunale sono logiche ed adeguate e, a fronte di esse, il ricorrente si è limitato sostanzialmente a dedurre, in modo apodittico, tesi di segno contrario e ad insistere in ricostruzioni alternative dei fatti. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze acquisite.

Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.

4 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille/00, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Cancelleria provvedere agli incombenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di mille/00 Euro in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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