T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 11-01-2012, n. 71

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente ha proposto il presente gravame per i dedotti motivi di legittimità, contestando il mancato adempimento del comune intimato dell’art. 11, comma 6, della convenzione relativa al piano di lottizzazione Zara, con particolare riferimento all’obbligo di adeguamento catastale alla situazione reale, chiedendo il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.

Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il procedimento di adeguamento catastale si sarebbe, infatti, concluso con deliberazione della Giunta comunale n.112 del 29 ottobre 2003, mai impugnata dalla società ricorrente, che dava atto dell’avvenuta chiusura del procedimento di lustrazione catastale, avendo i lottizzanti (compresa la ricorrente) firmato il frazionamento catastale del 1996 e sottoscritto l’atto di ricomposizione fondiaria ed avendo operato gli stessi, in tal modo, una identificazione catastale dei mappali in carico, come risulta, del resto, statuito dalla sentenza della sezione seconda di questo Tribunale n. 684/2004 del 12 febbraio 2004.

Rilevato che, effettivamente, le circostanze di fatto e documentali assunte dal comune intimato risultano provate dalla documentazione versata in atti e non smentite, del resto, in alcun modo da parte ricorrente;

che, peraltro, la ricorrente non ha fornito alcuna prova dei danni dalla stessa solo allegati;

che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

che sussistono giusti motivi, in relazione alle peculiarità della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Referendario

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