T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 11-01-2012, n. 69Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame la società ricorrente impugna il diniego di concessione edilizia in sanatoria indicato in epigrafe, adottato dal responsabile dell’area tecnica del comune di Cairate ai sensi dell’art. 31 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in considerazione della mancata ultimazione dei lavori alla data del primo ottobre 1983.

A sostegno del proprio ricorso l’istante adduce, sostanzialmente, la violazione dell’art. 35, commi 18 e 19, della L. n. 47 del 1985 ed il formarsi del silenzio-assenso, essendo trascorsi più di 24 mesi tra la data della domanda di condono edilizio ed il provvedimento di diniego ed avendo l’interessata provveduto a depositare la documentazione necessaria per l’accatastamento ed a versare regolarmente le somme dovute ai fini del rilascio della concessione; deduce, altresì, il travisamento dei fatti, avendo ultimato i lavori nel termine previsto dalla legge, come risulterebbe provato dalla documentazione versata in atti e prodotta al comune unitamente all’istanza di concessione edilizia in sanatoria (verbale di fine lavori depositato il 5 ottobre 1983, data talmente prossima alla scadenza del termine del primo ottobre 1983 da rendere certa l’effettiva ultimazione dei lavori alla data prevista dalla legge); deduce, infine, la carente ed erronea motivazione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza n. 754/98 dell’11 marzo 1998 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni.

All’udienza pubblica del 20 dicembre 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Il provvedimento di diniego è stato emesso dall’amministrazione intimata sulla base dei richiamati verbali di sopralluogo prot. n. 8986 del 17.10.84 – dal quale risultavano ultimati a quella data solo i getti di n. 10 plinti di fondazione – e prot. n. 5144 del 27 maggio 1986 – che, a quella data, attestava essere ancora in corso di completamento i lavori di tamponamento perimetrale – in considerazione del mancato rispetto del termine del primo ottobre 1983 per l’ultimazione dei lavori, data ultima stabilita dall’art. 31 della L. n. 47 del 1985 ai fini dell’ottenimento della concessione edilizia in sanatoria.

Del resto, a confutazione di tale motivazione la ricorrente si limita ad assumere il formarsi del silenzio assenso sull’istanza e ad affermare che il termine di ultimazione dei lavori risulterebbe attestato dal verbale di fine lavori depositato il 5 ottobre 1983, data talmente prossima alla scadenza del termine del primo ottobre 1983 da rendere certa l’effettiva ultimazione dei lavori alla data prevista dalla legge.

Tale assunto non può essere condiviso, atteso che da un verbale di fine lavori depositato presso l’ufficio del Genio Civile il 5 ottobre 1983 non può assolutamente desumersi che i lavori fossero terminati il primo ottobre 1983.

Il collegio, inoltre, concorda con l’orientamento giurisprudenziale in base al quale non può formarsi il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio quando quest’ultima abbia per oggetto opere che non sono condonabili, perché escluse dall’ambito di operatività del condono ai sensi dell’art. 31, L. n. 47 del 28 febbraio 1985, in quanto realizzate oltre il termine previsto dalla legge.

E’ stato, infatti, affermato che "Il termine per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di rilascio della concessione edilizia in sanatoria non decorre quando manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma e/o le opere non siano suscettibili di sanatoria, nonché qualora la domanda stessa sia carente della documentazione prevista dalla legge" (cfr., fra le tante, TAR Campania, sez. IV, 20 luglio 2010, n. 16881).

"Per l’espressa previsione del combinato disposto degli art. 35 comma 12 e 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47 la presentazione della domanda di condono, assieme al decorso del tempo non è sufficiente a determinare la formazione del silenzio-assenso, il quale si verifica soltanto nel concorso delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, tra questi: l’ ultimazione dei lavori entro il I ottobre 1983 di cui all’art. 31 L. n. 47 del 1985" (TAR Marche, 20 dicembre 1991 , n. 825).

Deve, infine, osservarsi che la motivazione contenuta nell’atto impugnato è più che sufficiente a sorreggere la determinazione negativa dell’amministrazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Non si dispone nulla in ordine alle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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