T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 11-01-2012, n. 68

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso e per i motivi di legittimità nel medesimo dedotti, oltre che con i ricorsi per motivi aggiunti, il comune di Lacchiarella ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, concernenti l’esito positivo della procedura di VIA e di AIA con riferimento alla realizzazione di un bireattore attivabile per rifiuti non pericolosi presso l’impianto sito in località C.na Maggiore Giussago (PV) – Lacchiarella (MI).

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, che hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità e l’irricevibilità del gravame sotto molteplici profili, chiedendone, in ogni caso, la reiezione per infondatezza nel merito.

La provincia di Milano ha proposto atto di intervento ad adiuvandum per gli stessi motivi dedotti dal ricorrente principale.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 5 dicembre 2011 la causa è stata discussa sia per la decisione della fase cautelare – conclusasi con ordinanza n. 1826/11 depositata il 6 dicembre 2011 con la quale la sezione ha respinto l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente – che per il merito, ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deve, in via preliminare, esaminarsi l’eccezione di irricevibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti sollevata dalle parti avverse in ragione della tardiva impugnazione sia del decreto n. 1503 di VIA, che risale al 2009, che del decreto n. 1340 di AIA, emesso in data 17 febbraio 2010.

L’eccezione va accolta.

Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che il comune di Lacchiarella ha ricevuto piena conoscenza dei decreti succitati in data ben anteriore ai 60 giorni precedenti alla notifica del ricorso (avvenuta l’8 luglio 2010), e precisamente del decreto di VIA n. 1503 del 17 febbraio 2009 con la nota trasmessagli dalla regione Lombardia in data 25 febbraio 2009 e del decreto di AIA n. 1340 del 17 febbraio 2010 con la nota trasmessagli dalla regione Lombardia per conoscenza in data 19 febbraio 2010, avente ad oggetto la richiesta di garanzia finanziaria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006, alla quale era stata allegata copia integrale del decreto AIA.

Ne consegue che la notifica del ricorso principale, avvenuta l’8 luglio 2010, è avvenuta ben oltre il termine di decadenza di 60 giorni, e che devono ritenersi tardivi anche i ricorsi per motivi aggiunti, proposti per vizi di legittimità perfettamente conoscibili sin dalla data della conoscenza dei decreti regionali succitati, anche in considerazione dell’avvenuta partecipazione del comune ricorrente alle conferenze di servizi indette nel corso dell’iter autorizzatorio per la realizzazione del bireattore di specie.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso principale ed i motivi aggiunti vanno dichiarati irricevibili.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *