T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 11-01-2012, n. 64

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2007 e depositato il 31 ottobre successivo, la ricorrente ha impugnatola nota del Responsabile dell’U.O. Suolo, Acque Sotterranee e Gestione Rifiuti dell’A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento provinciale di Milano, del 9 luglio 2007, prot. 94021 e, per quanto occorrer possa, il parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 19 ottobre 2006, prot. 20577/QdV/DI/V.

Secondo la nota dell’A.R.P.A. la ricorrente, che gestisce un impianto di frantumazione di autoveicoli nel comprensorio ex F.I.A.T. – Alfa di Arese, produce attraverso questo impianto dei rifiuti in cui risulta un livello di concentrazione di idrocarburi pari a 5086 mg/kg, che potrebbe indurre a classificare tale prodotto come rifiuto pericoloso.

Avverso l’atto impugnato in via principale vengono dedotte le censure di violazione della Decisione 2000/532/CE, della Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9 aprile 2002, dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, dell’Allegato I della Direttiva 67/548/CEE, dell’art. 301 del D.Lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 174, par. 2, del Trattato CE, di eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti e contraddittorietà.

La natura pericolosa del rifiuto prodotto dall’impianto gestito dalia ricorrente e derivante dalla frantumazione dei veicoli sarebbe stata prospettata non sulla base di evidenze scientifiche, ma in applicazione del principio di precauzione. Tale criterio di classificazione sarebbe assolutamente illegittimo e in contrasto con la normativa di riferimento, anche di provenienza comunitaria. Difatti per questa categoria di rifiuti la pericolosità non sussisterebbe in re ipsa, ma sarebbe riscontrabile soltanto in presenza di sostanze pericolose presenti all’interno degli stessi (voci c.d. "a specchio"). Pertanto non basterebbe riscontrare la presenza nei rifiuti di una determinata concentrazione di idrocarburi, ma bisognerebbe verificarne la pericolosità. La mancata analisi di rischio renderebbe illegittimo anche l’applicazione del principio di precauzione, che dovrebbe fondarsi su elementi scientifici obiettivi.

Vengono altresì dedotti l’illegittimità derivata per illegittimità della nota del 9 luglio 2007 e l’eccesso di potere per il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

La fondatezza della prima doglianza dovrebbe determinare il venir meno del presupposto per l’adozione di qualsivoglia provvedimento lesivo nei confronti della ricorrente da parte degli enti che hanno ricevuto la comunicazione da parte dell’A.R.P.A.

Si sono costituiti in giudizio l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con atto depositato in data 18 ottobre 2011 l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia ha nominato un nuovo difensore in aggiunta a quello originariamente designato.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti costituite hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive pretese; in particolare le parti resistenti hanno, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di lesività degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 22 novembre 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va scrutinata l’eccezione, proposta dalle parti resistenti, di inammissibilità del ricorso per mancanza di lesività sia dell’atto adottato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia il 9 luglio 2007, sia del parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 19 ottobre 2006, in questa sede impugnati.

1.1. L’eccezione è fondata.

Come evidenziato anche nel corpo del provvedimento impugnato e rilevato in sede di difesa dall’A.R.P.A, ci si trova al cospetto di un mero referto di analisi finalizzato alla segnalazione agli enti in indirizzo dell’esito di una indagine effettuata su un campione di materiale prodotto nell’impianto gestito dalla ricorrente che, di conseguenza, non è di per sé direttamente pregiudizievole della posizione giuridica di quest’ultima.

Difatti, la lesione può discendere unicamente dall’annullamento o revoca dell’atto di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla frantumazione di autoveicoli – D.G.R. n. VII/11926 del 24 gennaio 2003 – che compete ad autorità diverse rispetto all’A.R.P.A. e, comunque, non rappresenta un mero atto consequenziale e dovuto rispetto al provvedimento impugnato in questa sede, risultando necessaria una nuova determinazione da parte delle Amministrazioni competenti, che dovranno agire coinvolgendo anche la ricorrente, quale soggetto interessato al mantenimento dell’autorizzazione.

Tale conclusione appare confermata anche dallo specifico riferimento contenuto nella nota impugnata – cui viene subordinata la definitività della stessa interpretazione dell’autorità procedente – all’esito di uno studio affidato ad un gruppo di lavoro, appositamente istituito per stabilire il livello di concentrazione di idrocarburi necessari per classificare i rifiuti prodotti dall’impianto della ricorrente come pericolosi, e i cui risultati non sono ancora noti.

1.2. Di conseguenza, anche il parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 19 ottobre 2006, richiamato nella nota impugnata, non risulta affatto lesivo per la ricorrente.

2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Le spese possono essere compensate tra tutte le parti del giudizio, in ragione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *