Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10867 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con atto di precetto D.G. intimò a Rizzani de Eccher s.p.a. di depositare in suo favore presso la Cassa Depositi e Prestiti, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla notifica, la somma di Euro 141.817,75, riconosciutagli dalla sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 288/2004. Al precetto seguì atto di pignoramento presso terzi, notificato all’esecutato e a Banco di Roma s.p.a..

Propose opposizione all’esecuzione forzata l’intimata società.

Con sentenza del 31 dicembre 2007 il giudice adito ha rigettato l’opposizione.

Avverso della pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Rizzani de Eccher s.p.a., alla quale D.G. ha resistito con controricorso.

Successivamente la ricorrente ha presentato rinuncia, non accettata dalla controparte.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. A norma dell’art. 390 cod. proc. civ., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto. In difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.700,00 (di cui Euro 5.500,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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