T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 11-01-2012, n. 63Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 8 maggio 2007 e depositato il 28 maggio successivo, il ricorrente ha impugnato la Det. n. 1 del 9 gennaio 2007 con la quale il Comune di Montù Beccaria ha revocato la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata n. 1 del 10 giugno 2004, riguardante la liquidazione al medesimo ricorrente della somma di Euro 16.450,00 a titolo di primo acconto nella misura del 60% del contributo regionale per i danni causati dall’alluvione del 2002 e, conseguentemente, ha disposto il recupero della predetta somma, effettivamente erogata, con mandato n. 556 dell’11 giugno 2004.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e di insufficiente motivazione.

Al provvedimento impugnato non sarebbe stata acclusa la documentazione nel medesimo atto richiamata e allo stesso presupposta, unitamente alla presenza di riferimenti relativi ad atti inesistenti (Decreto regionale 3258/03). Pertanto, non sarebbe possibile ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione per giungere alla decisione di revocare il contributo e non sarebbe chiaro il tenore del quesito inoltrato alla Regione e che avrebbe determinato la predetta revoca.

Inoltre viene dedotta la violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990.

Non sarebbe stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca e comunque il tempo trascorso tra l’adozione della nota di avvio del procedimento – mai comunicata – e il momento di assunzione del provvedimento finale sarebbe stato davvero molto breve e tale che non avrebbe consentito al ricorrente di interloquire proficuamente con l’Amministrazione.

Infine vengono dedotte la violazione delle disposizioni relative al procedimento di erogazione del contributo, la violazione del principio di affidamento, la contraddittorietà, l’infondatezza e l’eccesso di potere.

Dopo la concessione del contributo l’Amministrazione non avrebbe potuto più intervenire se non annullando in autotutela la concessione del contributo stesso, circostanza che tuttavia non si sarebbe verificata. Inoltre sarebbe contraddittorio il comportamento del Comune che già in origine era a conoscenza di tutti gli aspetti rilevanti della vicenda e quindi non avrebbe potuto, rebus sic stantibus, tornare sui propri passi senza il verificarsi di alcun fatto nuovo e in evidente violazione del principio di affidamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Montù Beccaria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memorie depositate in prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni; in particolare, la difesa comunale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardività e per mancata impugnazione di un atto presupposto.

Alla pubblica udienza del 22 novembre 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va scrutinata l’eccezione proposta dal Comune resistente in ordine all’asserita tardività del ricorso.

2. L’eccezione è fondata.

Risulta incontestato tra le parti di causa che il ricorrente ha ricevuto dal Comune di Montù Beccaria il provvedimento impugnato in data 19 gennaio 2007 (all. 15 al ricorso e all. 10 del Comune), cui ha fatto seguito, in data 12 gennaio 2007 (all. 13 al ricorso), un’altra comunicazione del Comune con cui si chiariva ulteriormente la ragione della revoca del contributo.

Successivamente, in data 14 febbraio 2007 (all. 14 al ricorso), il legale del ricorrente ha contestato la determinazione assunta dall’Amministrazione comunale – richiamando esplicitamente i due provvedimenti comunali del 9 e del 12 gennaio 2007 – ed ha contestualmente richiesto copia della documentazione relativa alla pratica che aveva determinato la revoca del contributo.

La documentazione richiesta dalla parte ricorrente è stata inoltrata dall’Amministrazione in data 6 marzo 2007 (all. 15 al ricorso).

2.1. Come emerge dall’esame della tempistica della vicenda di cui alla presente controversia, il ricorrente ha avuto cognizione dell’atto impugnato in data 19 gennaio 2007.

Pertanto è da tale momento che lo stesso ricorrente era in grado di percepire la lesione della propria sfera giuridica e quindi dallo stesso deve iniziare a calcolarsi il dies a quo per proporre il ricorso, atteso il combinato disposto degli artt. 29 e 41, comma 2, cod. proc. amm., che individuano il termine di sessanta giorni per impugnare a decorrere dalla comunicazione dell’atto lesivo.

L’idoneità della comunicazione ricevuta il 19 gennaio 2007 a far decorrere il termine per l’impugnazione non può essere posta in dubbio, atteso che nello stesso atto erano contenute, seppur in modo succinto, anche le ragioni della revoca del contributo riconosciuto in prima battuta: difatti nel provvedimento si è precisato che la revoca del contributo è stata determinata dall’assenza di danni all’abitazione principale, che solo avrebbe potuto dar luogo al predetto contributo, non essendo indennizzabili i danni subiti dal muro di contenimento, come avvenuto nel caso di specie.

Tale conclusione appare in linea con il più recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui "la piena conoscenza dell’atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali quali l’autorità emanante, l’oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, essendo tali elementi sufficienti a rendere il legittimato all’impugnativa consapevole dell’incidenza dell’atto nella sua sfera giuridica, avendo egli la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti" (Consiglio Stato, VI, 3 marzo 2010, n. 1239; altresì, IV, 22 gennaio 2010, n. 292; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 novembre 2011, n. 2743).

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

4. In relazione all’esito della controversia, le spese possono essere compensate tra la parti di causa

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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