T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 11-01-2012, n. 61Indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, dipendente della Provincia di Milano dal 1979 con qualifica di istruttore progettista al momento del ricorso, in servizio presso il Settore Strade, chiede il riconoscimento dell’indennità di vigilanza prevista dall’art. 26 del D.P.R. n. 347 del 1983 del 21 ottobre 1988 fino al 26.09.1995, data dalla quale il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento formale da parte della giunta provinciale.

A fondamento del suo diritto pone il rilascio del tesserino di riconoscimento e l’identità delle funzioni svolte prima e dopo il riconoscimento, oltre l’identità delle funzioni svolte da lui e dal signor C.S.L. al quale le mansioni sarebbero state riconosciute dal 1988.

La difesa provinciale chiede la reieizione del ricorso.

All’udienza del 22 novembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza (T.A.R. Lazio, sez. II, 1.7.1994, n. 718 e T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 25.9.1993, n. 448) ha riconosciuto che non si trova in quelle condizioni di rischio e di disagio che danno titolo alla percezione dell’indennità cosiddetta di vigilanza, prevista dall’art. 26 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, il personale semplicemente "addetto alla vigilanza", cioè il personale degli Enti locali con mansioni di natura prevalentemente tecnica e, ma solo in via eventuale e residuale, di vigilanza e di repressione di abusi in danno al patrimonio ed all’arredo urbano.

In particolare il Consiglio di Stato (Sez. IV, 8 luglio 2003 n. 4038) ha chiarito che l’art. 26 comma 4 lett. f) D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, concedendo l’indennità di vigilanza a tutto il personale addetto a tale funzione non ha inteso attribuire un elemento accessorio allo stipendio dei dipendenti degli Enti locali, connesso cioè in via generale ed astratta all’esercizio materiale di compiti di vigilanza da parte di personale adibito in via di fatto anche ad attività di vigilanza, ma ha inteso introdurre un trattamento riservato soltanto a determinati e formali profili professionali di inquadramento, aventi per oggetto puntuale, prevalente ed univoco (sulla base della declaratoria del profilo stesso) siffatta prestazione lavorativa di controllo, che di quei determinati profili viene, pertanto, a costituire elemento qualificante ed essenziale.

Ne consegue che i dati forniti dal ricorrente, che hanno carattere indiretto, presuntivo e di mero fatto, non sono sufficienti al fine del riconoscimento di questa indennità, in quanto non risulta l’attribuzione di un determinato e formale profilo professionale di inquadramento, avente per oggetto puntuale, prevalente ed univoco (sulla base della declaratoria del profilo stesso) siffatta prestazione lavorativa di controllo.

In definitiva quindi il ricorso va respinto.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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