Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-12-2011) 12-12-2011, n. 45990

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Nell’interesse di C.F.D. è proposto ricorso avverso l’ordinanza con la quale il GIP di Roma in data 18.4.11 ha dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna 3.10.2007, "non essendo stati indicati elementi valevoli a consentire la verifica del rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2 bis.

Il ricorrente premetteva, in fatto, che il decreto era stato ritualmente notificato presso lo studio dove all’epoca egli aveva effettivamente eletto domicilio, in data 10.10.2007. Di tale circostanza, tuttavia, egli avrebbe preso contezza solo nel giugno del 2009, in esito alla ricezione di documentazione varia che lo riguardava. Contattato telefonicamente il professionista, registrava la conversazione: dalla stessa sarebbe emerso che egli non era stato posto nelle condizioni di esercitare le proprie prerogative difensive avverso tale decreto. "Nell’immediatezza", presentava incidente di esecuzione con richiesta di restituzione nel termine, allegando la registrazione.

Con unico motivo di violazione di legge il ricorrente deduce che, stante l’esposizione dei fatti, risulterebbe evidente che la sua richiesta sarebbe stata presentata entro trenta giorni dal momento della conoscenza del fatto. In caso contrario il GIP avrebbe dovuto svolgere accertamenti per superare l’"approssimazione temporale" che, comunque, nel dubbio avrebbe dovuto essere risolta secondo il generale principio del favor rei.

1.1 Il procuratore generale in sede ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

2. il ricorso è palesemente inammissibile.

Il ricorrente deduce violazione di legge prospettando una ricostruzione in fatto che si caratterizza per l’assoluta genericità proprio sul punto – essenziale – del tempo trascorso dal momento dell’acquisizione della notizia sull’esistenza del provvedimento a quello della presentazione della richiesta. Come osservato dal Gip nel provvedimento impugnato, in concreto il ricorrente non ha fornito alcun elemento in grado di collocare nel tempo il momento preciso di tale conoscenza. Nè spetta al giudice compiere accertamenti rispetto a situazioni/fatti/contesti che, come nella specie, sono nell’esclusiva disponibilità della parte e debbono pertanto essere oggetto di tempestiva e specifica allegazione.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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