T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 11-01-2012, n. 60

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente, in qualità di esercente attività di consulenza nella fase di realizzazione di parcheggi sotterranei, ricorre al giudice amministrativo contro il diniego di rinnovo di due permessi per il transito nelle corsie preferenziali di cui era in possesso dal 2003.

Con il ricorso principale la ricorrente impugna il diniego del 2007 per i seguenti motivi.

I) Violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

II) Violazione di legge (art. 97 della Costituzione; artt. 1 e 3 L. n. 241 del 1990; ordinanza n. 48.285 del 1 giugno 2000 del Comune di Milano) ed eccesso di potere per travisamento dei fatti.

La ricorrente evidenzia di aver ottenuto nel passato i permessi sulla base del medesimo quadro normativo di riferimento che è servito per negarle il rinnovo.

In secondo luogo la motivazione del provvedimento sarebbe solo apparente in quanto si limiterebbe a ripetere gli scopi di pubblica utilità cui si ispira la normativa in questione e ad affermare che la ricorrente non ha i requisiti previsti.

III) Violazione di legge (art. 97 della Costituzione; artt. 1 e 3 L. n. 241 del 1990; ordinanza n. 48.285 del 1 giugno 2000 del Comune di Milano) in quanto la ricorrente avrebbe i requisiti fissati dal regolamento, in particolare svolgerebbe attività di interesse pubblico consistente nel collaborare alla realizzazione del programma urbano parcheggi.

La difesa comunale sostiene che il provvedimento di autorizzazione ha carattere annuale e che ultimamente l’amministrazione ha in sostanza effettuato un’interpretazione più restrittiva dei criteri stabiliti dall’ordinanza in considerazione dell’aumento del flusso veicolare nelle suddette corsie.

2. Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna la nuova ordinanza comunale, ove limita l’accesso delle auto delle società private alle autovetture di proprietà o nella disponibilità di società operanti sul territorio comunale aventi capitale sociale interamente versato non inferiore a Euro 5.000.000, il nuovo diniego del 12 maggio 2011 e il rigetto dell’istanza di accesso per i seguenti motivi.

I) Difetto di preavviso di rigetto ed illegittimità dell’ordinanza comunale n. 65057 del 1 ottobre 2010 in quanto il criterio fissato sarebbe irragionevole ed idoneo a privilegiare le imprese di grandi dimensioni invece che imprese che svolgono attività di pubblico interesse. Il criterio adottato nell’ordinanza configgerebbe inoltre con i criteri comunitari che in materia di appalti impediscono di limitare l’accesso al mercato alle imprese che hanno un capitale che superi una certa soglia.

La difesa comunale ritiene irricevibile l’impugnazione dell’ordinanza 65057/2010 per tardività e ritiene comunque infondato il ricorso.

Sull’istanza di accesso il Tribunale ha disposto con l’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 07/09/2011, n. 2177.

All’udienza del 8 novembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

3. Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dagli atti infatti risulta che a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare il Comune ha rilasciato i permessi richiesti.

4. Il ricorso per motivi aggiunti è fondato solo in parte.

Il Collegio ritiene necessario verificare in primo luogo le doglianze che riguardano l’interesse sostanziale del ricorrente prima di quelle di natura procedimentale.

In merito occorre respingere l’eccezione di tardività dell’impugnazione delle ordinanze comunali che regolano il rilascio delle autorizzazioni in quanto trattandosi di atti prodromici all’apertura di un procedimento dalla cui conclusione soltanto può derivare un danno diretto al cittadino.

Venendo a discutere nel merito dell’impugnazione delle suddette ordinanze, occorre rilevare che la scelta del Comune di permettere il transito sulle corsie riservate in via preferenziale ai servizi pubblici di trasporto è un atto discrezionale in quanto attribuisce ai cittadini la possibilità di usufruire di una deroga al divieto generale di circolazione sulle corsie preferenziali. Tali corsie infatti sono riservate primariamente al traffico dei mezzi pubblici e di quelli di soccorso.

L’atto con il quale l’amministrazione ammette al transito su queste aree altri tipi di veicoli è quindi un provvedimento di deroga, di carattere ampiamente discrezionale, che deve tenere in considerazione solo i volumi di traffico ed evitare di frustrare le esigenze primarie di circolazione dei mezzi pubblici e di quelli di soccorso, che debbono poter usufruire di migliori condizioni di traffico rispetto a quelle comuni.

Ne consegue che il Comune può legittimamente esercitare il proprio potere di concedere deroghe stabilendo criteri che producano l’effetto di limitare il numero dei soggetti che possono accedervi e quindi, di conseguenza, di veicoli che possono transitare sulle corsie preferenziali.

In merito il criterio stabilito dall’ordinanza comunale del 2010, nella parte in cui limita l’accesso alle corsie preferenziali solo alle società che hanno un capitale sociale particolarmente rilevante, risponde a questa necessità in quanto è idoneo a ridurre il numero dei veicoli privati circolanti in deroga sulle corsie preferenziali degli autobus.

Né deve ritenersi che il Comune, nell’esercizio del suo potere discrezionale, debba tenere conto anche delle esigenze dei privati, come affermato dai ricorrenti che richiamano l’ordinanza del 2000, in quanto l’ordinanza è sufficientemente motivata con riferimento alla necessità di ristabilire decenti condizioni di traffico per i mezzi pubblici, trattandosi di provvedimento derogatorio che attribuisce a determinate categorie di cittadini solo un privilegio rispetto agli altri cittadini.

Né è possibile applicare alle suddette autorizzazioni i principi di libera prestazione dei servizi e di libera concorrenza che governano i mercati sotto il controllo dell’amministrazione, in quanto i provvedimenti di disciplina del traffico regolano l’uso generale di beni pubblici e non sono soggetti ai principi di libera concorrenza perché incidono su beni sottratti al mercato perché di uso comune.

In definitiva quindi l’impugnazione dell’ordinanza n. 65057 del 1 ottobre 2010 va respinta.

Il ricorso va invece accolto con riferimento al mancato rispetto dell’obbligo di preavviso di rigetto, previsto dall’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, così come già rilevato in questa causa dal Tribunale in sede di sospensiva.

La norma infatti ha carattere generale e non è soggetta in via generale alla regola della non annullabilità stabilita per la comunicazione di avvio del procedimento.

Sebbene, infatti, l’applicazione dell’ordinanza n. 65057 del 1 ottobre 2010 dia vita ad un atto vincolato, occorre rilevare che sussistono esigenze di preavviso del cittadino che sia stato titolare del permesso nell’anno precedente affinché modifichi in tempo le sue abitudini di guida.

In definitiva quindi il provvedimento di diniego di rinnovo va annullato per motivi procedurali.

La decisione sul merito assorbe anche quella sulla sospensiva.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione di gran parte delle spese di giudizio, che per il resto sono poste a carico dell’amministrazione in quanto nel provvedimento del 2011 non si è conformata all’orientamento espresso dal Tribunale in sede di sospensiva in merito agli oneri procedimentali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale. Accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla la nota del Comune di Milano , Settore Gestione e Monitaraggio progetti e Interventi, Servizio Autorizzazioni, del 12.5.2011, con cui è stata comunicata alla ricorrente la reiezione della "richiesta di rinnovo di permessi di transito nelle "corsie preferenziali" per i veicoli targati DG (…) e DS318R.

Compensa in gran parte le spese di giudizio tra le parti e per il resto condanna il Comune al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida in Euro 500,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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