Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-11-2011) 12-12-2011, n. 45982

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Salerno, sull’impugnazione dell’imputato, ha confermato la sentenza del 15 ottobre 2007 con cui il Tribunale in sede aveva ritenuto P.G. responsabile del reato di detenzione illecita a scopo di vendita di 266 CD, abusivamente duplicati e sprovvisti del marchio SIAE ( L. n. 633 del 1941, art. 171-ter), nonchè dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, perchè dandosi alla fuga alla vista degli agenti di p.g. travolgeva un passante, V. F., la quale cadendo riportava una ferita alla testa con una prognosi di sette giorni, e strattonava l’agente P.R., che tentava di fermarlo, provocandogli un trauma alla mano sinistra.

2. – L’avvocato Agostino Quaranta ha presentato ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, deducendo i motivi di seguito indicati.

Preliminarmente, ha eccepito la nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello nei confronti di P.G., perchè erroneamente notificata presso il domicilio del difensore.

Inoltre, ha censurato la decisione impugnata rilevando una contraddittorietà nella motivazione e una errata applicazione della legge, là dove i giudici hanno prima riconosciuto che la fuga non può costituire una forma di resistenza, per poi disattendere tale premessa e ritenere sussistente la resistenza, peraltro senza considerare nè che la condotta dell’imputato non ha ostacolato l’azione del pubblico ufficiale, nè che gli agenti intervenuti non si sono qualificati.

Con un ulteriore motivo ha, inoltre, contestato anche la ritenuta sussistenza del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, avendo la sentenza preso in considerazione solo la mancata apposizione del contrassegno SIAE. Infine, ha lamentato la mancata conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria.

Motivi della decisione

3. – Il primo motivo è inammissibile per mancanza di interesse ( art. 568 c.p.p., comma 4 e art. 591 c.p.p., lett. a), posto che l’assunta erronea notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello nei confronti dell’imputato, non ha impedito la proposizione del tempestivo ricorso per cassazione.

4. – Il secondo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto correttamente la sussistenza del reato di resistenza: l’atto di divincolarsi posto in essere dall’imputato nei confronti degli agenti che stavano effettuando il controllo, ha integrato il requisito della violenza e non della mera resistenza passiva, in quanto non ha costituito una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l’azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga.

5. – Infondato è anche il terzo motivo. Questa Corte ha stabilito che in tema di diritto d’autore, integra il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171-ter l’illecita riproduzione del supporto contenente le opere dell’ingegno, e ciò anche a seguito della "sentenza Scwibber" della Corte di giustizia – che ha dichiarato l’inopponibilità al privato dell’obbligo di apporre il contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere tutelate dal diritto d’autore, trattandosi di regola non notificata alla commissione -, in quanto l’obbligo per il giudice di disapplicazione della norma italiana si restringe ai casi di accertata mancanza di contrassegno SIAE, e non già a quelli di verificata abusiva duplicazione o riproduzione di supporti (Sez. 5, 2 dicembre 2010, n. 4600, Pirino). Nella specie, la Corte d’appello ha chiarito che la contestazione non atteneva alla mera assenza del contrassegno sui supporti sequestrati, ma aveva da oggetto la detenzione di supporti "frutto di abusiva duplicazione del loro contenuto", con conseguente violazione dei diritti posti a tutela della personalità dell’autore dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno. Secondo i giudici di merito, l’illecita provenienza dei CD sarebbe comunque dimostrata, a livello indiziario, dalla mancanza del contrassegno e da altri elementi, tra cui le circostanze stesse della detenzione e delle modalità in cui venivano venduti, dal numero di supporti particolarmente elevato, dalle copertine contraffatte. Si tratta di valutazioni di merito che, in quanto logicamente motivate, non possono essere oggetto di sindacato in sede di legittimità. 6. – Infine, appare del tutto infondato anche il motivo con cui si lamenta la mancata conversione della pena detentiva nella sanzione pecuniaria. I giudici di secondo grado hanno correttamente disatteso tale richiesta sul presupposto di una improbabile solvibilità dell’imputato, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche. Si è trattato di una valutazione prognostica, consentita dalla L. n. 689 del 1981, art. 58, assistita da una motivazione logica, che non merita alcuna censura in questa sede.

7. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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