T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 81 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La So.G.E.T. S.p.A. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati.

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 22 giugno 2011 n. 548, con sospensione degli atti gravati, "nella parte in cui l’esclusione comporta, come conseguenze, l’incameramento della cauzione e la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici", per le seguenti ragioni: "Considerato che la ricorrente, seconda classificata, lamenta il danno che discenderebbe soprattutto dalla segnalazione della sua esclusione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e dall’incameramento della cauzione provvisoria;

considerato che la ricorrente è stata esclusa perché, nel termine di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non è riuscita a produrre l’attestazione della Provincia di Taranto dello svolgimento del servizio in favore di un ente provinciale con popolazione superiore ai 400.000 abitanti (requisito richiesto dal bando al punto 4.2, lett. c), nonostante che avesse presentato apposita istanza già il 3 marzo 2011;

considerato che tale attestazione è stata effettivamente (e tardivamente) rilasciata il 13 maggio 2011;

considerato che quindi la ragione dell’esclusione non sembra potersi addebitare ad un comportamento non diligente dell’istante;

considerato perciò che alla controversia possono applicarsi i principi enunciati dal Consiglio di Stato, Sezione quinta, 13 dicembre 2010 n. 8739, per il quale, premesso che "nell’esegesi della disposizione contenuta nell’art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 163 del 2006 – corrispondente al pregresso art. 10, comma 1-quater L. n. 109 del 1994 – è ormai principio consolidato che il termine di dieci giorni eventualmente prorogabile ove l’impresa richiedente evidenzi un’oggettiva impossibilità ad osservare il termine, come, ad es., il diniego o il ritardo nel rilascio della richiesta documentazione da parte della p.a., entro il quale l’impresa offerente, sorteggiata a campione per il controllo in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, è tenuta ad ottemperare alla richiesta della stazione appaltante, ha natura perentoria", ha evidenziato "che le sanzioni conseguenti alla sua inosservanza non vanno applicate solo in caso di comprovata impossibilità per l’impresa di produrre la documentazione non rientrante nella sua disponibilità (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 15 giugno 2009, n. 3804)"".

La parte ha poi dichiarato, con nota prodotta il 24 novembre 2011, di non aver più interesse al ricorso.

Ciò stante, non resta al Collegio che dare atto di tale difetto nell’azione e della conseguente improcedibilità del giudizio, ex art. 35, comma primo, lett. c), del codice del processo amministrativo.

Non occorre statuire sulle spese di giudizio, non essendosi costituite le parti intimate.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore

Savio Picone, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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