Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-11-2011) 12-12-2011, n. 45939

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza deliberata il 13 gennaio 2611, il Tribunale di Milano ha declinato in favore del Tribunale di Verona la competenza in ordine al procedimento a carico di B.B. e di altre nove persone, imputate di associazione per delinquere finalizzata al traffico illegale di sostanze stupefacenti e di plurimi episodi di detenzione illegale di sostanza stupefacente, rilevando che il reato più grave di quelli contestati agli imputati doveva ritenersi quello pluriaggravato contestato sub C, di detenzione e trasporto illegale a fine di cessione, di 400 Kg di sostanza stupefacente del tipo hashish e che tale reato, nell’impossibilità di stabilire il luogo in cui l’accordo per la cessione dello stupefacente si era perfezionato, risultava accertato in (OMISSIS).

2. Resiste alla declinatola il GIP del Tribunale di Venezia – investito della cognizione degli atti dalla Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia alla quale a sua volta gli atti erano stati trasmessi dal presidente del Tribunale di Verona – il quale, mediante ordinanza deliberata il 27 giugno 2011, ha sollevato conflitto negativo di competenza, obiettando che i reati fine dell’associazione per delinquere contestati agli imputati ai capi B, C, D, E ed F, sono tutti pluriaggravati risultando contestate due aggravanti speciali (quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e quella prevista dalla L. n. 146 del 2006, art. 4, e che in caso di reati di pari gravità, la competenza appartiene al giudice competente per il primo reato, che è quello contestato al capo B, accertato in (OMISSIS), sicchè la competenza non può non appartenere al Tribunale di Milano, non potendosi considerare come reato più grave quello contestato sub C, sulla base di mere considerazioni di fatto (il maggior quantitativo di sostanza stupefacente), dovendo invece farsi riferimento esclusivamente alla pena edittale, calcolata ai sensi dell’art. 4 cod. proc. pen.. il GIP del Tribunale di Venezia ha precisato, altresì, che anche volendo ritenere i reati ex art. 74 e quello ex art. 75 D.P.R. n. 309 del 1990, di pari gravità in relazione al massimo della pena detentiva, tenuto conto che in caso di concorso di più circostanze aggravanti la pena non può comunque eccedere gli anni trenta di reclusione, il reato più grave sarebbe comunque quello associativo che prevede per i promotori la pena minima più elevata, reato che il capo d’imputazione indica come commesso a (OMISSIS) e provincia, senza contare che per tutti i reati fine nel capo d’imputazione viene indicato il luogo dove le sostanze sono state intercettate, correttamente indicato come luogo di "accertamento" dei reati, laddove il luogo di consumazione degli stessi deve ritenere (OMISSIS), nel cui circondarlo, secondo l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, si sono stretti gli accordi per l’importazione dell’hashish; senza contare, infine, che il reato sub B), che radicherebbe la competenza del Tribunale di Verona e della Procura Distrettuale di Venezia è stato contestato solo a tre Indagati sicchè la contestazione di tale reato non potrebbe determinare lo spostamento della competenza territoriale per gli altri indagati, che verrebbero sottratti al loro giudice naturale.

Motivi della decisione

1. Il conflitto, ammissibile in rito, ricusando contemporaneamente entrambi i giudici di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, deve essere risolto nel senso dell’affermazione della competenza del giudice, il Tribunale di Milano, che per primo l’ha negata.

Ed invero, secondo la corretta indicazione del GIP del Tribunale di Venezia, anche volendo ritenere come reato più grave tra quelli oggetto del presente procedimento i "delitti fine" (capi B, C, D, E e F) dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico Illecito di stupefacenti – essendo contestate due aggravanti ad effetto speciale, rilevanti ex att. 4 cod. proc. pen. – e non già tale ultimo reato, sta di fatto, però, che l’art. 16 cod. proc. pen., comma 3, per individuare tale reato, prevede in sostanza due tipi di criteri: un criterio qualitativo, che si basa sulla differenza tra i delitti e le contravvenzioni, ed un criterio quantitativo, che si fonda invece sulla quantità e sulla specie della pena, il che esclude che possa assumere rilevanza, per stabilire il reato più grave, il dato fattuale relativo al minor peso del quantitativo di sostanza stupefacente illegalmente detenuto.

Ne consegue che l’affermazione secondo cui il reato più grave sia quello contestato al capo C), accertato a (OMISSIS), è priva di fondamento, essendo in realtà i reati fine contestati, di pari gravità.

Ciò pesto, non essendo possibile ricorrere al criterio principale per la risoluzione del conflitto, essendo i reati di pari gravità, occorre evidentemente riferirsi al criterio suppletivo previsto dall’art. 16 cod. pen., comma 1, in base al quale la competenza deve essere attribuita al giudice territorialmente competente per il primo reato (quello contestato al capo B, accertato il (OMISSIS)), con la precisazione che per la individuazione di tale luogo, non deve farsi riferimento al luogo in cui il reato è stato accertato ((OMISSIS)), ma a quello in cui lo stesso è stato commesso, che si individua, quando si procede per i reati di acquisto di sostanze stupefacenti, nel luogo in cui si è realizzato l’accordo contrattuale tra acquirente e venditore di droga, non essendo necessaria per il perfezionarsi del delitto la materiale consegna della sostanza stupefacente, in quanto luogo di conclusione di una compravendita è quello in cui l’accettazione giunge a conoscenza del proponente (in tal senso Sez. 1, Sentenza n. 16810, del 23/03/2007, dep. 03/05/2007, Rv. 236437, Imp. DI Liberto).

2. Esclusa la competenza del GIP del Tribunale di Venezia, e risultando incerta, in applicazione del principio sopra richiamato, l’esatta individuazione del luogo di commissione dei reati fine, consegue l’affermazione della competenza del tribunale di Milano, città nel cui territorio provinciale e comunale risulta essersi svolta una parte rilevante della condotta delittuosa, ed in particolare di quella associativa.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti.

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