T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 11-01-2012, n. 54 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 22 aprile 1997 e depositato il 15 maggio 1997, il ricorrente impugna gli atti in epigrafe, deducendo di aver svolto le mansioni di Capo Ufficio Anagrafe del Comune resistente a far data dal 17 dicembre 1980, e che, con deliberazione n. 97 del 14 febbraio 1986 della Giunta Municipale, gli era stata attribuita la VII qualifica funzionale.

Deduce inoltre di essere venuto a conoscenza della impugnata deliberazione n. 235/1988, con cui gli è stato attribuito il trattamento economico della V qualifica funzionale, solo in seguito alla notifica di tale deliberazione, effettuata in data 26 febbraio 1997.

Con ordinanza 31 maggio 1997, n. 1398, questo TAR ha rigettato la domanda cautelare.

Il Comune resistente ha eccepito la tardività del ricorso, deducendo che essa era stata affissa all’albo del Comune dal 24 settembre 1989 e che comunque era conosciuta dal ricorrente, e che la notifica della deliberazione sarebbe stata effettuata su espressa richiesta del ricorrente (controricorso, pagina 4).

Il ricorso è irricevibile.

Il Collegio ritiene che debba essere accolta l’eccezione di tardività, in considerazione della circostanza che il ricorrente non poteva non conoscere l’esistenza della deliberazione 235/1988, attesa la differenza tra il trattamento stipendiale percepito (relativo alla V) e quello a suo dire spettante (della VII qualifica funzionale).

Né quanto controdedotto sul punto dal ricorrente, secondo cui la posizione soggettiva del ricorrente dedotta in giudizio sarebbe di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, può indurre a diversa soluzione.

Infatti la giurisprudenza amministrativa, nel solco di un orientamento stabile, ha condivisibilmente avuto modo di affermare che "…il provvedimento di inquadramento di pubblici dipendenti è atto autoritativo e, come tale soggetto a termine decadenziale di impugnazione; con l’effetto che non si ammette un’azione volta all’ottenimento di un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta avverso il provvedimento di attribuzione della qualifica né, tantomeno, come richiesto dal ricorrente, può trovare ingresso un’azione di accertamento di qualifica superiore per superiori mansioni di fatto svolte in quanto il dipendente è titolare, a fronte della potestà organizzatoria della p.a., di una mera posizione di interesse legittimo (Cfr. da ultimo Consiglio Stato , sez. V, 24 settembre 2010 , n. 7104)… " (Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1251).

Il Collegio è dell’avviso che, in ragione dell’evoluzione della vicenda, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Giovanni Milana, Consigliere

Diego Spampinato, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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