Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10852

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18-4-2007 la Corte di Appello di Firenze, per quello che qui ancora interessa, ha accolto l’impugnazione proposta da Bo.La., in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore B.C.,in relazione alla misura del danno morale liquidato dal giudice di primo grado per la morte in un incidente stradale di Be.An., rispettivamente coniuge e genitore delle appellanti, attribuito alla concorrente responsabilità del Be. e di P.V., assicurato con la Società Fondiaria, ed ha rigettato l’impugnazione nella parte relativa alla misura del danno patrimoniale.

Ricorre per cassazione Bo.La., in proprio e nella qualità, con due motivi illustrati da memoria.

Non presentano difese P.V. e la Compagnia assicuratrice.

Fondiaria Sai.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla liquidazione del danno patrimoniale.

Assumono le ricorrenti che la Corte di merito ha rigettato la richiesta di danno patrimoniale rapportato ai redditi percepiti dal loro congiunto, quale socio di due società di persone, erroneamente affermando che il reddito si era trasferito agli eredi insieme alle quote societarie.

Il giudice in tale asserzione era partito da un presupposto errato,non accorgendosi che dalla documentazione in atti risultava che per la società Berti Giuseppe e C s.n.c., da cui il defunto ritraeva la maggior parte del reddito,il rapporto societario si era sciolto con la liquidazione delle quote agli eredi.

Inoltre il giudice non aveva tenuto conto della circostanza che nella società di persone gli utili sono il corrispettivo della la partecipazione dell’attività del socio e che l’apporto futuro del B. sarebbe stato rilevante, tenuto conto delle non comuni qualità imprenditoriali dello stesso.

In relazione al danno patrimoniale che il defunto ricavava dalla sua attività di libero professionista, la Corte di merito avrebbe dovuto prendere a base della sua valutazione non solo i redditi prodotti nei tre anni precedenti la morte,ma avrebbe dovuto considerare anche lo sviluppo futuro dell’attività, essendo il defunto per la sua giovane età solo agli inizi della sua attività.

2. Il motivo è infondato e parzialmente inammissibile.

Il profilo con cui si deduce che le quote societarie di una delle due società non si sono trasferite agli eredi,ma sono state liquidate agli stessi è inammissibile in quanto la censura secondo cui la ricostruzione fattuale, come effettuata dalla corte di merito, è in contrasto con le risultanze probatorie, si risolve in una censura di travisamento del fatto. I travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, (Cass. 10/03/2006, n. 5251; Cass. 20/06/2008, n. 16809; Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202.

3. Il giudice di merito ha motivato il rigetto del danno patrimoniale derivante agli eredi dal mancato apporto del reddito che il defunto percepiva dalla sua partecipazione alla società di persone, sul rilievo che le certificazioni fiscali relative ai redditi derivanti dalle società per l’87, 88 e 89 non erano idonee, neanche in via presuntiva, a determinare l’incidenza negativa del mancato apporto dell’attività prestata dal B. ai redditi delle due società, che avrebbe potuto risultare unicamente dalle dichiarazioni fiscali successive alla scomparsa del socio, ed in considerazione della circostanza che detto reddito si è trasferito agli eredi insieme alla quote.

4. Le ricorrenti non censurano la ratio decidendi del rigetto per mancanza di prova dell’incidenza dell’attività del B. sull’aumento del reddito societario, che costituisce il motivo del presente ricorso per cassazione, mentre la motivazione che giustifica il rigetto della richiesta del danno patrimoniale futuro in considerazione del trasferimento delle quote agli eredi è logica e non contraddittoria,in quanto con il trasferimento delle quote gli eredi partecipano ai redditi futuri della società.

5. Il profilo attinente al reddito percepito per l’attività libero professionale è infondato, sul rilievo che il giudice di merito per calcolare il danno patrimoniale futuro nonostante dalla certificazione fiscale per l’attività libero professionale risultassero prevalentemente voci negative, ha tenuto conto, che per la giovane età e per il livello professionale, il B. non avesse ancora espresso le sue potenzialità nel campo della libera professione ed in via equitativa ha determinato in lire 10.000.000 l’ammontare del reddito annuo da prendere a base dei calcoli del coefficiente di capitalizzazione.

6. Con il secondo motivo si denunzia violazione di norme in relazione alla liquidazione delle spese processuali.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: decida la suprema Corte se il giudice di appello, in mancanza di specifica impugnazione a fronte di reiezione dell’appello incidentale proposto dalla parte condannata alla refusione delle spese di giudizio, possa o meno provvedere ad una nuova diversa liquidazione.

7. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto che non individua le norme violate,nè quelle invece applicabili al caso concreto, e non consente a questa Corte in caso di accoglimento l’affermazione di un principio di diritto generalmente applicabile.

Nulla per le spese del presente giudizio, stante l’assenza di difese degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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