T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 11-01-2012, n. 44 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. Z. è stato assunto, in data 12/2/1980, alle dipendenze dl Comune di Francavilla di Sicilia come coadiutore dattilografo esecutore, corrispondente alla quarta qualifica funzionale.

In data 4/6/1991 il Sindaco con nota n. protocollo 4498/1991 ha assegnato il predetto dipendente all’Ufficio Commercio ove ha svolto attività riconducibili a qualifica superiore a quella rivestita da esso ricorrente, e che sarebbero proprie della settima qualifica funzionale.

Con ulteriore nota n. 4494 del 4/6/1991 il Sindaco ha , altresì, delegato il sig. Z. ad effettuare le autenticazione delle firme delle copie degli atti , nonché la sottoscrizione delle dichiarazioni di notorietà.

A seguito di detti fatti, il sig. Z. ha proposto innanzi a questo TAR ricorso ( n.188/1987, tuttora pendente) con il quale ha chiesto il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze stipendiali intercorrenti tra la retribuzione prevista per il settimo livello e la quarta qualifica funzionale.

Successivamente alla proposizione del predetto ricorso con nota n.1662 del 13/2/1997 l’Amministrazione ha assegnato il sig. Z. all’Ufficio Tecnico Comunale.

Avverso detto provvedimento, con il ricorso in epigrafe ( depositato in data 7/5/1997), vengono proposti i seguenti motivi di gravame:

1)Violazione di legge ed eccesso di potere.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato assunto in dispregio della normativa che disciplina i trasferimenti nel pubblico impiego.

Detta normativa prevedrebbe che il trasferimento dovrebbe essere richiesto dal dipendente e non sarebbe stato supportato da idonea motivazione.

Inoltre, nella vicenda di cui in causa, emergerebbe un ulteriore vulnus al diritto ed al legittimo interesse del ricorrente a permanere nell’Ufficio Commercio avuto riguardo al fatto che in detto settore esso ricorrente svolgeva mansioni superiori che invece nell’ufficio di nuova assegnazione non potrebbe ulteriormente svolgere, tornando a ricoprire mansioni proprie della quarta posizione funzionale.

2) Difetto di motivazione – violazione di legge. Eccesso di potere.

Il provvedimento avversato sarebbe inficiato dal vizio di carenza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni per le quali esso è stato assunto, carenza particolarmente grave atteso che in forza del trasferimento il ricorrente veniva ridimensionato con l’assegnazioni a compiti propri della quarta posizione funzionale dopo aver per anni ricoperto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza.

3) Eccesso di potere per sviamento.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato assunto con intenti persecutori in quanto, non a caso , esso sarebbe stato emanato subito dopo la proposizione del ricorso n.188/1997 con cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla retribuzione per lo svolgimento delle mansioni superiori.

L’Amministrazione costituitasi in giudizio per avversare il ricorso ne ha chiesto il rigetto per infondatezza rilevando, tra l’altro, che con il provvedimento impugnato non si sarebbe operato alcun trasferimento, ma una semplice assegnazione ad altro ufficio della medesima località.

Con memoria , depositata in data 5/11/2011, il difensore del ricorrente ha chiesto in via preliminare, la riunione del ricorso in epigrafe con il ricorso n.188/1997 R.G. con conseguente rinvio della trattazione ad una successiva udienza.

Alla pubblica udienza del 21/12/2011 il ricorso è passato in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio rigetta la richiesta riunione per connessione del ricorso in epigrafe con il ricorso n.188/1997 atteso che la decisione sul ricorso n. 188 non è pregiudiziale all’esame ed alla decisione del ricorso in epigrafe.

Invero, con il ricorso n. 188/1997 il ricorrente chiede la condanna del Comune intimato al pagamento delle differenze retributive che assume essergli dovute per l’asserito svolgimento di mansioni superiori alla qualifica di appartenenza.

La decisione del predetto ricorso non refluirebbe sulla decisione del presente ricorso con il quale si chiede l’annullamento di un provvedimento di spostamento da un ufficio ad un altro dell’amministrazione comunale.

Nel merito i motivi di ricorso non sono meritevoli di positiva valutazione.

Si appalesa infondato il primo dedotto motivo di gravame atteso che il provvedimento impugnato non ha per oggetto un trasferimento da una sede ad un’altra della stessa Amministrazione ma, soltanto l’assegnazione ad altro ufficio ed incarico.

Né si appalesano condivisibili le censure di violazione di legge e di eccesso di potere atteso che presso l’Ufficio Tecnico il ricorrente , come ammesso dallo stesso interessato nella memoria introduttiva, è andato svolgere le mansioni proprie della qualifica funzionale di appartenenza (la quarta) e, pertanto, non ha subito un danno da illegittimo demansionamento.

Né può ipotizzarsi l’esistenza di una legittima aspettativa del deducente di continuare a svolgere, presso l’Ufficio Commercio, mansioni riconducibili, secondo il postulato del ricorrente, al settimo livello, non rivestito.

Lo svolgimento di funzioni superiori alla qualifica è un evento anomalo e certamente patologico che si pone in contrasto con i principi generali dell’ordinamento in quanto collide con gli artt. 97 della Costituzione. Il principio dell’irrilevanza giuridica dello svolgimento, in tutte le sue forme, di mansioni superiori nell’ambito del pubblico impiego – salvo che tali effetti derivino da un’espressa previsione normativa – è un dato acquisito alla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.s. IV Sez., 17 maggio 1997 n. 647; C.G.A.R.S. 27 maggio 1997 n. 197; C.d.s. V Sez., 30 aprile 1997 n. 429, 24 marzo 1997 n. 290, 28 gennaio 1997 n. 99; VI Sez., 26 giugno 1996 n. 860 e 10 febbraio 1996 n. 189).

Quindi sul fatto dello (asserito) svolgimento di mansioni superiori non può fondarsi alcuna legittima aspettativa al proseguimento dello svolgimento delle medesime.

Al contrario da quanto postulato in ricorso, le Amministrazioni devono rimuovere tempestivamente le situazioni di anomalia costituite dallo svolgimento di mansioni superiori alla qualifica da parte del personale da esse dipendente.

Per lo stesso ordine di considerazioni vanno rigettati il secondo ed il terzo motivo di gravame.

Pertanto il corso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune resistente nella misura di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre iva, cpa, e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Giovanni Milana, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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