Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 45978 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 17.11.2010 la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a P.F. e a S.V. quali colpevoli del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per avere prolungato di mt. 4,20 una recinzione assentita e per l’esecuzione, non assentita, di 3 portali.

Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando che:

– per il tratto di recinzione non vi era stata condanna avendo il Tribunale trattato solo del vano scala e dei tre portali;

– per gli interventi edilizi minori che non comportino aumento di superficie o di volumi o la modifica della sagoma o della destinazione d’uso di natura pertinenziale in area non soggetta a vincoli, quali sono i portali e il muro di modesta estensione, è sufficiente la presentazione della DIA, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa.

Chiedevano l’annullamento della sentenza.

E’ stato prodotto certificato di morte del ricorrente P. rilasciato dal Comune di Cursi il 15.02.2011, ma il documento riporta un mese di nascita diverso da quello risultante dal certificato anagrafico in atti.

Va, pertanto, rilevato che il motivo relativo alla natura degli interventi per i quali è intervenuta condanna non è manifestamente infondato sicchè il reato, commesso il 31.01.2006, è prescritto essendo il termine massimo di anni cinque decorso il 31.01.2011.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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