T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 11-01-2012, n. 43

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il dot. B.S. in data 7/9/1993 ha richiesto alla USL n. 46 di Patti (successivamente USL n. 5 di Messina), amministrazione presso la quale all’epoca prestava servizio quale primario di geriatria, il riconoscimento della causa di servizio per l’insorgenza di una ernia inguinale.

Detta patologia avrebbe avuto inizio a seguito di uno sforzo che il dott. B. avrebbe effettuato per sollevare un paziente.

La patologia erniale , prima certificata dal pronto soccorso dell’Ospedale ove il sanitario prestava servizio, è stata riconosciuta ( in data 17/7/1994) come dipendente da causa di servizio dalla Commissione Medica Ospedaliera di Messina dalla quale l’interessato, su richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, era stato sottoposto a visita medico collegiale.

Preso atto della risultanze di detta commissione il Commissario straordinario dell’USL n. 46 di Patti riconosceva, con deliberazione n.423 del 23/5/1995, come contratta in sevizio e per causa di servizio la patologia sofferta dal dott. B..

Però, in data 25/10/1995 il Comitato per le Pensioni Privilegiate ordinarie, organo al quale la pratica era stata trasmessa della USL n. 46, riteneva che l’infermità non fosse dipendente da causa di servizio, atteso "che trattasi di affezione legata ad una predisposizione congenita, caratterizzata da abnorme dilatazione degli orifizi del canale inguinale attraverso i quali facilmente si ernia un viscere e, come tale,non suscettibile di essere nocivamente influenzata dal servizio, durante il quale non si riscontrano specifici e sufficienti momenti di straordinario sforzo cui imputare la manifestazione dell’infermità stessa, almeno come fattore causale".

A seguito del predetto giudizio reso dal CPPO, l’USL n. 5 di Messina (nel frattempo succeduta all’USL n. 46), con deliberazione n.156 del 23/1/1996 modificava la Delib. n. 423 del 1995 e respingeva la richiesta di equo indennizzo.

Avverso detta delibera, con il ricorso in epigrafe, vengono proposti i seguenti motivi di gravame:

illegittimità dell’atto per accesso di potere. Omessa motivazione.

In presenza di due pareri difformi l’USL intimata avrebbe dovuto congruamente motivare sulla ragioni per le quali ha ritenuto di doversi adeguare al parere del CPPO.

Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della illogicità manifesta, in quanto il CPPO non avrebbe tenuto conto della circostanza specifica (lo sforzo effettuato per sollevare un paziente) che ha costituito la causa dell’insorgenza dell’ernia.

L’Amministrazione intimata costituitasi in giudizio, per avversare il ricorso ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.

Alla pubblica udienza del 6/12/2011 il ricorso è passato in decisione.

Motivi della decisione

Il primo motivo di gravame si appalesa infondato.

Invero, con riguardo all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, l’ordinamento non mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.), il compito di esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base di quello reso dalla Commissione Medico Ospedaliera (C.M.O.). Pertanto, il parere del C.P.P.O., in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, si impone all’Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l’organo in questione, nell’esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia confutate.

Tale orientamento si è verificato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5 bis, D.L. n. 387 del 1987, convertito con modificazioni nella L. n. 472 del 1987, consentendosi per tale via all’Amministrazione di uniformarsi al giudizio del C.P.P.O. e di giungere a determinazioni contrastanti con le altre precedentemente espresse, le quali non hanno carattere di irretrattabilità né di definitività nell’ambito della sequenza procedimentale volta all’accertamento del diritto alla concessione dell’equo indennizzo

Per altro, anche la Corte Costituzionale, con la decisione n. 209 del 1996, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 bis della L. n. 472 del 1987 che – pur attribuendo "definitività" (già sancita dall’art. 5 della L. 11 marzo 1926, n. 416 e dall’art. 16 del R.D. 15 aprile 1928, n. 1054) al parere delle Commissioni mediche in ordine alla dipendenza da causa di servizio di una infermità ai fini del rimborso delle eventuali spese di cura, ricovero e protesi di vario genere – prevede che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio possa essere negato nel caso di parere contrario del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, reso nella sede del separato procedimento di liquidazione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo..

Ne consegue che il parere del C.P.P.O. risulta determinante.

Tali principi sono stati rilevati anche dalla giurisprudenza consolidata con ormai risalente orientamento ((cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 3967 del 12.7.2007; nonché Cons. di Stato sez. IV, n. 6501 del 3.11.2006; Cons. di Stato sez. VI, n. 2710 del 15.5.2006; Cons. di Stato sez. IV, n. 6944 del 22.10.2004; Cons. di Stato sez. IV, n. 1121 del 10.3.2004) dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, affermandosi che il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo si ancorano a situazioni giuridiche fondate su diversi presupposti, regolate da separate norme, atteso che, nel primo caso l’esame viene portato sul nesso tra l’evento e l’infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità, mentre nel secondo caso (equo indennizzo) la verifica ha come oggetto il rapporto fra l’infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l’indennizzo; pertanto in tema di liquidazione dell’equo indennizzo, susseguente al riconoscimento della dipendenza, ben possono sussistere due provvedimenti contrastanti, l’uno non essendo correlato automaticamente all’altro.

L’Amministrazione potrebbe, motivatamente, discostarsi dal parere del Comitato soltanto se rilevasse vizi di logicità nella motivazione del Comitato o evidenti vizi sui presupposti di fatto posti a base del parere del Comitato.

Però, nella fattispecie all’esame del collegio, contrariamente a quanto postulato con il secondo motivo di gravame, non è dato cogliere nell’enunciato motivatorio del parere reso dal CPPO alcun profilo di illogicità.

Infatti il Comitato ha imperniato il proprio parere su due considerazioni;

La prima (afferente a valutazioni tecnico discrezionali sulle quali esso Comitato è dotato di largo margine di discrezionalità) che l’ernia inguinale ha carattere genetico funzionale, caratterizzata d una peculiare dilatazione del canale inguinale.

Detta asserzione, di carattere tecnico scientifico, che peraltro non è stata oggetto di contestazione sul piano scientifico da parte del ricorrente, non si appalesa affetta da evidente illogicità;

la seconda considerazione è costituita dal rilievo che l’attività di primario di geriatria presso un nosocomio non può considerarsi causa genetica di un ernia da sforzo.

Anche detta considerazione risponde a criteri logici e non assume particolare pregio l’asserzione (priva, peraltro di qualunque supporto probatorio, ma fondata su una semplice affermazione labiale) che un solo sforzo affrontato nel sollevare un paziente durante una visita medica avrebbe procurato al ricorrente primario l’insorgenza della patologia di cui in causa.

Nella fattispecie all’esame del Collegio non è dato rinvenire nel parere reso dal Comitato né i vizi logici né il travisamento dei fatti denunciato dal ricorrente.

Pertanto il ricorso va rigettato

Le spese seguono la soccombenza e sono indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e degli onorari in favore dell’Amministrazione resistente nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Giovanni Milana, Consigliere, Estensore

Vincenzo Neri, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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