Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 45976

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 30.06.2010 la Corte d’Appello di Lecce confermava:

– la condanna alla pena della reclusione inflitta a M.R. quale colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 481 cod. pen. per avere, quale progettista e direttore dei lavori realizzati e da realizzare per conto di N.F.P., attestato falsamente negli elaborati grafici e nelle relazioni allegate alle istanze di concessione edilizia in data 18.09.2002; di concessione in variante in data 8.8.2003; di permessi di costruire in sanatoria in data 24.09.2003 e in data 9.11.2005, presentate tutte al Comune di Villa Castelli, che le opere ricadevano (quando realizzate) ovvero sarebbero ricadute (quando progettate) interamente in zona B2, omettendo di rappresentare che le stesse interessavano anche una zona FRP e una strada di PRG e – la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta a M. e a N. per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) per avere effettuato, N. quale proprietario e M. quale direttore dei lavori e progettista, lavori edilizi (la costruzione di una piscina, di una scala scoperta di accesso al primo piano di un fabbricato e 6 pilastri) in difformità del PRG in quanto ricadenti in zona di Rispetto Paesaggistico.

Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando:

M.. violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta configurabilità del reato di cui all’art. 481 cod. pen. perchè egli "nello stralcio planimetrico allegato alla relazione tecnica del 2002 aveva riportato la complessiva area di proprietà N. con la presenza anche della strada di PRG". Dalla documentazione in atti emergeva l’assenza di dolo essendosi trattato di mero errore rilevabile agevolmente dai tecnici comunali; M. e N..

– violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta configurabilità della contravvenzione urbanistica per averla i giudici di merito ritenuta sussistere per l’incidenza sul suolo interessato dall’edificazione della scala e dei pilastri di vincoli derivanti da piani urbanistici ( D.P.R. n. 327 del 2001, art. 9) che erano scaduti per l’inutile decorso del termine espropriativo quinquennale decorrente dalla Delib. 26 giugno 2000, n. 676 della Regione Puglia che aveva approvato con prescrizioni e modifiche il PRG del Comune di Villa Castelli. Per le cd. zone bianche non era applicabile la sanzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) dovendo trovare applicazione l’art. 9 del suddetto decreto che nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici esclude la realizzazione di nuovi manufatti ad eccezione d’interventi di manutenzione e ristrutturazione e che non prevede alcuna sanzione di carattere penale;

– violazione di legge sul mancato riconoscimento dell’effetto estintivo del provvedimento di accertamento di conformità paesaggistica rilasciato dal Comune il 6.11.2008 che a sua volta legittimava il permesso di costruire in sanatoria 21.12.2005 (che qualificava come pertinenza la piscina) rilasciato senza il previo conseguimento del nulla osta paesaggistico;

– violazione di legge per la negata applicazione alla presunta violazione della sanzione prevista dall’art. 44, lett. a), citato decreto.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

E’ manifestamente infondato il primo motivo d’impugnazione.

In punto di addebito di falso come finalizzato a ottenere il permesso di costruire e relative varianti contra legem (con riferimento al mancato rispetto della normativa paesaggistica e alle prescrizioni del PRG), occorre rilevare come la corte territoriale abbia dato atto di provvedimenti rilasciati al N. a seguito della presentazione di una concessione edilizia in data 18.09.2002; di concessione in variante in data 8.8.2003; di permessi di costruire in sanatoria in data 24.09.2003 e in data 9.11.2005 per opere che ricadevano (quando realizzate) ovvero sarebbero ricadute (quando progettate) interamente in zona B2, in base alla falsa rappresentazione dello stato dei luoghi relativamente alla zona FRP e a una strada inserita nel PRG. Poichè tale situazione è riportata nella pronuncia di primo grado, e riferita nella sentenza impugnata, per tale ragione quest’ultima non è censurabile se non ricorrendo alla rivisitazione, preclusa al giudice di legittimità, del compendio probatorio.

Nè è fondata la censura sull’elemento soggettivo del reato, atteso che il dolo (generico) del falso come contestato è integrato dalla consapevolezza dell’attestazione contraria al vero di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Proprio in punto di dolo del reato, l’impugnata sentenza ha adeguatamente dato conto della rappresentazione, nelle planimetrie, di una situazione dei luoghi difforme dal vero.

Trattasi di motivazione che si fonda su una lettura coerente delle risultanze processuali e, pertanto, immune dalle censure di manifesta illogicità.

Peraltro, la tesi dell’errore involontario nella rappresentazione grafica dello stato dei luoghi è riproposta, nella presente sede, in termini meramente enunciativi e non minimamente corredati di rilievi specifici alla motivazione medesima.

Correttamente, poi, il fatto è stato sussunto nella figura criminosa di cui all’art. 481 cod. pen., costituendo pacifico principio che le planimetrie presentate a corredo della richiesta di certificazioni o autorizzazioni, redatte, secondo le vigenti disposizioni, dall’esercente una professione necessitante speciale autorizzazione dello Stato, hanno natura di certificato, poichè assolvono la funzione di dare alla pubblica amministrazione un’esatta informazione dello stato dei luoghi; conseguendone, pertanto, che rispondono del delitto previsto dall’art. 481 cod. pen. il professionista che redige le planimetrie e il committente nella specie non imputato che firma la domanda fondata sulla documentazione infedele Cassazione Sezione 5 n. 15860/2006, Stivalini, RV. 234601; n. 5098/2000, Storico e altri;

n. 5298/1993, P.M. in proc. Santachiara; n. 9821/1986, Borghi.

La censura sulla confìgurabilità della contravvenzione urbanistica si basa sulla manifesta deformazione del tenore del provvedimento impugnato stante che il rilascio della concessione e del permesso in sanatoria è dipeso dalla falsa rappresentazione dello stato dei luoghi facendo, cioè, figurare che le opere non interessassero una zona FRP e una strada di PRG, donde l’illegittimità dei provvedimenti ottenuti traendo in inganno l’Ufficio Tecnico comunale.

L’imputato, infatti, ha presentato un progetto, privo delle suddette indicazioni, che era finalizzato all’esecuzione di opere in difformità degli strumenti urbanistici.

Sono palesemente erronee le censure relative all’insussistenza di vincoli d’inedificabilità per l’inutile decorso del termine espropriativo quinquennale stabilito nel PRG avendo la corte territoriale correttamente rilevato che tali vincoli vigevano alla data d’esecuzione dei lavori 14.11.2005 essendo l’approvazione definitiva del PRG intervenuta in data 16.07.2002, donde l’irrilevanza dei rilievi relativi 1) all’ipotesi subordinata trattata ad abundantiam dalla corte d’appello; 2) al mancato riconoscimento dell’effetto estintivo del provvedimento di accertamento di conformità paesaggistica rilasciato dal Comune il 6.11.2008 perchè illegittimo in quanto rilasciato sul falso presupposto che le opere ricadessero nella zona B2.

Anche l’ultimo motivo non è puntuale alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di reati paesaggistici, l’unica sanzione applicabile è quella fissata dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c), qualunque sia la condotta violatrice accertata ex multis, Sezione 3 n. 37318/2007 RV. 237560.

I ricorsi, per la manifesta infondatezza, devono essere dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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