T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 11-01-2012, n. 25

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il ricorrente ha presentato, in data 10.12.2004, domanda di condono edilizio ai sensi della L. n. 326 del 2003 e della L.R. n. 53 del 2004, avente ad oggetto la ristrutturazione della copertura di un fabbricato (ovvero l’installazione, sulla copertura a solaio, di tegole marsigliesi).

Il Comune di Vaglia, con provvedimento dell’11.12.2006, ha respinto la predetta istanza, rilevando che la ristrutturazione della copertura riguarda un edificio abusivo (documento n. 8 depositato in giudizio dall’Ente).

Invero il ricorrente aveva presentato, in data 26.1.1995, domanda di condono ex art. 39 della L. n. 724 del 1994 relativamente a detto edificio, domanda che però è stata respinta. Il provvedimento di diniego (datato 16.9.1998) è stato impugnato con ricorso n. 3700/98.

L’intervento in questione è stato realizzato nelle more della definizione della suddetta pratica di condono.

Avverso il diniego di condono relativo alla copertura l’istante è insorto deducendo:

violazione dell’art. 32 della L. n. 326 del 2003; eccesso di potere per sviamento; difetto di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Vaglia.

All’udienza del 24 novembre 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

La parte ricorrente deduce che l’immobile in questione era già stato oggetto di domanda di condono, e che l’amministrazione ignora che avverso il precedente diniego, riguardante l’edificio su cui è posta la copertura de qua, è stato proposto ricorso tuttora pendente innanzi al TAR; aggiunge che è mancata un’autonoma valutazione del Comune circa la possibilità di condonare l’abuso in questione.

Il motivo è infondato.

La ristrutturazione oggetto del gravato provvedimento accede ad immobile per il quale il Comune aveva denegato il condono edilizio e la Procura della Repubblica di Firenze, in data 13.10.2001, aveva ordinato la demolizione (ordine ripetuto con diffida del 28.4.2009 -documento n. 11 depositato in giudizio dal Comune-).

Invero l’edificio su cui è stata realizzata la copertura avrebbe dovuto essere demolito in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 891 del 19.3.2001; la stessa Corte d’Appello, con ordinanza del 23.4.2009 (documento n. 10 depositato in giudizio), ha respinto l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione.

Rileva altresì l’ordine di demolizione del Comune di Vaglia, datato 16.9.1998.

Pertanto, l’edificio su cui insiste l’opera oggetto dell’atto impugnato costituisce abuso edilizio non regolarizzato che avrebbe dovuto essere demolito in forza di provvedimenti giudiziari esecutivi ed in forza della citata ordinanza comunale di demolizione, la quale non è stata oggetto di pronuncia cautelare di sospensione degli effetti.

Né rileva la presentazione del ricorso avverso l’ordinanza stessa ed il connesso diniego di condono dell’edificio, in quanto la pendenza del gravame non vale di per sé a sospendere gli effetti degli atti impugnati.

In conclusione, la condizione di opera abusiva non sanata dell’edificio sul quale è stata posta la copertura de qua preclude qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, in quanto gli interventi di trasformazione o modifica richiedenti un titolo edilizio (riconducibili alla manutenzione straordinaria, al risanamento conservativo o alla ristrutturazione edilizia) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono, con la conseguenza che il persistente obbligo di demolire l’edificio si estende agli interventi postumi accessori sul medesimo (TAR Campania, Napoli, VI, 3.12.2010, n. 26787). In tal senso si pone la chiara motivazione del contestato diniego.

Pertanto il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono determinate in Euro 3.000 (tremila) oltre IVA e CPA, da porre a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente a corrispondere al Comune di Vaglia la somma di Euro 3.000 (tremila) oltre IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio inclusive di onorari difensivi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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