Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10846 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia è relativa al preteso rimborso dell’IRAP supposta non dovuta da un artista per l’anno 1999, per difetto dell’autonoma organizzazione.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l’amministrazione con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso poggia su due motivi, con il primo dei quali il contribuente contesta, sotto il profilo della violazione di legge, la sussistenza del presupposto impositivo, mentre con il secondo lamenta che non sia stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per carenza di potere del firmatario dell’atto.

11 ricorso è infondato. Questa Corte ha già deciso analoga controversia (sentenza n. 6770 del 2010) tra le stesse parti concernente la richiesta di rimborso IRAP per il 1998, nel quale sono stati formulati analoghi motivi di impugnazione e ritenuti:

a) il primo inammissibile, "perchè pone una questione di diritto in termini tali da risultare irrilevante, in quanto la risposta che si chiede alla Corte è inevitabilmente positiva, nel senso che non basta esser lavoratore autonomo per esser automaticamente soggetto passivo di Irap. Ma una siffatta risposta non servirebbe a stabilire se il Contribuente si trovi nella condizione per poter esser sottoposto ad IRAP, perchè occorrerebbe verificare se egli abbia operato, nell’anno in contestazione, avvalendosi oppure no, di un’autonoma organizzazione. Sulla ricorrenza di questo presupposto il ricorrente espone tesi non condivisibili, che devono esser sostituite con il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte" ed espresso con le sentenza nn. 3676, 3677, 3678 e 3680 del 2007, confermate dalle Sezioni Unite con sentenze nn. 12108 e 12111 del 2009.

b) Il secondo infondato perchè "sostenuto con una serie di argomentazioni, che sono formulate senza che sia osservato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione" non essendo riprodotte testualmente nel ricorso "quelle parti dei suoi atti processuali, nelle quali si mostri se, ed in quali termini, siano state sollevate le eccezioni d’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, sulle quali la CTR non si sarebbe pronunciata".

Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Trattandosi di principi consolidatisi in epoca successiva alla proposizione del ricorso è giustificata la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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