Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10845

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una istanza di rimborso proposta dal contribuente per le subite ritenute sul trattamento di fine rapporto in parte corrisposto dal datore di lavoro CNR con Buoni Postali Fruttiferi.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l’amministrazione con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso poggia su due motivi, con i quali, sotto il profilo della violazione di legge, è contestata la sentenza impugnata per avere ritenuto imponibili anche i Buoni Postali Fruttiferi versati al dipendente (primo motivo), e, sotto il profilo del vizio di motivazione, il mancato chiarimento da parte del giudice di merito della duplicità di imposizione rilevabile per i titoli consegnati al dipendente prima della maturazione degli interessi e dal dipendente medesimo poi riscossi scontando la ritenuta del 12,50%, gravante sugli interessi relativi ai titoli stessi.

Il primo motivo è infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: "In tema di imposte sui redditi, i buoni postali fruttiferi e i relativi interessi, compresi quelli emessi dopo il 20 settembre 1986 (che sono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sugli interessi introdotta dal D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella L. 17 novembre 1986, n. 759), corrisposti al dipendente dal C.n.r., quale datore di lavoro, al termine del rapporto di lavoro e a titolo di trattamento di fine rapporto, sono assoggettati alla relativa tassazione stabilita dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17. Infatti, ai sensi di tali disposizioni, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, sono soggetti, con tassazione separata, all’imposta sul reddito delle persone fisiche, applicabile anche quando detto trattamento non venga corrisposto interamente in denaro ma, anche solo in parte, attraverso la consegna di buoni postali fruttiferi (con i relativi interessi) nei quali il datore di lavoro abbia investito i contributi accantonati per il trattamento di quiescenza del personale dipendente, al fine di conservare il potere di acquisto delle somme a tale scopo destinate" (Cass. n. 19598 del 2005; in senso conforme cfr. Cass. n. 24203 del 2008).

Il secondo motivo è fondato, dovendo rilevare la diversità di ragionamento che deve essere svolto con riferimento alla ipotesi in cui sui buoni postali, emessi dopo il 20 settembre 1986 e consegnati al dipendente a titolo di indennità di fine rapporto, siano maturati interessi, non riscossi dal c.n.r. quale datore di lavoro e ricompresi nel conteggio complessivo di detta indennità, senza aver ancora scontato la ritenuta a titolo d’imposta. In tale ipotesi – su cui la sentenza impugnata non fa chiarezza – "al fine di evitare una illegittima duplice imposizione sugli interessi (a titolo di ritenuta d’imposta e di tassazione sul trattamento di fine rapporto), la tassazione in sede di liquidazione di detto trattamento non può che essere limitata all’eventuale differenza tra l’aliquota applicata su tutta la indennità e quella relativa alla ritenuta a titolo d’imposta operata sugli interessi dei b.p.f. – questa volta non più nei confronti del c.n.r., ma direttamente nei confronti del dipendente, a cui i titoli sono stati consegnati dall’ente datore di lavoro in adempimento dell’obbligo di corresponsione della menzionata indennità – al momento dell’incasso dei titoli e della riscossione degli interessi medesimi (v. Cass. 2004/584; 2004/2720; 2004/15632;

2004/17926)" (v. Cass. n. 19598 del 2005, in motivazione). Sicchè su tale punto il giudice di merito dovrà rivalutare la situazione concreta.

Pertanto deve essere rigettato il primo motivo di ricorso e accolto il secondo. In conseguenza deve essere cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia- Romagna che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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