Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10844 Tassa occupazione suolo pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 53/34/0, depositata il 13.2.2007, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla società Publi-A- s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva disatteso l’appello della società avverso il silenzio rifiuto del Comune di Roma sull’istanza di rimborso della somma di Euro 210.023,91, pagata a titolo di Tosap per gli anni d’imposta dal 1994 al 1998.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che, in forza della delibera comunale n. 86 del 1999, l’esonero dei contribuenti, con decorrenza dal 1994 al 1999 dalla Tosap era subordinato alla mancata conclusione dei rapporti, mentre, nel caso di specie, con l’avvenuto pagamento dell’imposta il rapporto doveva considerarsi definito.

Publi-A- s.p.a. impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 63, e L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 27, così come regolamentati dal Comune di Roma con le Delib. n. 260 del 1997 e Delib. n. 86 nel 1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione non potendo considerarsi concluso il rapporto se, nei termini di decadenza previsti dalla legge, è stata presentata istanza di rimborso.

Il Comune di Roma si è costituito con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23.5.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 27, i Comuni e le Province, con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui alla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 63, anche con effetto retroattivo "per i rapporti non conclusi".

Trattasi, quindi di accertare il significato di tale ultima espressione.

Deve ritenersi che il contribuente abbia diritto al rimborso della somma, pagata senza contestazioni, se presenti istanza nei termini previsti dalla legge a pena di decadenza, allorchè vengano successivamente stabilite con effetto retroattivo agevolazioni o anche la completa esenzione dal tributo, in quanto deve escludersi che il pagamento incontestato determini l’esaurimento del rapporto, dovendo intendersi per rapporti esauriti solo quelli in relazione ai quali sia intervenuta una preclusione che li abbia resi irretrattabili, e quindi insensibili anche ad eventuali pronunce di illegittimità costituzionale, come quella conseguente al giudicato, ovvero alla prescrizione o alla decadenza, ed, in particolare, in materia tributaria, quelli in cui il pagamento dell’imposta sia stato eseguito e non sia stata presentata domanda di rimborso nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalle singole leggi d’imposta, o, in mancanza, dalla previsione residuale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2822 del 24/02/2012).

Va, quindi, accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito ex art. 384 epe, va accolto il ricorso originario della Publi-A- s.p.a..

Stante la particolarità e novità della questione sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., accoglie il ricorso originario della Publi- A- s.p.a..

Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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