Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 45972

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di D.P.M.G. e di C.G. in ordine ai reati precisati in epigrafe, loro ascritti per avere realizzato un fabbricato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, senza il permesso di costruire e senza l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano contestato l’affermazione di colpevolezza e dedotto, in subordine, la prescrizione dei reati.

Su tale punto la sentenza ha osservato che il decorso della prescrizione è rimasto sospeso per il complessivo periodo di anni uno, mesi undici e giorni due per rinvii del dibattimento di primo grado dal 23.2.2006 al 17.12.2006; dal 7.12.2006 al 10.5.2007 e dal 10.5.2007 al 25.1.2008.

La Corte territoriale ha, però, dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo alla violazione della normativa in materia sismica e, per l’effetto, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per vizi di motivazione e violazione di legge.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti, denunciando violazione ed errata applicazione di legge e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, censurano le argomentazioni sulle quali è fondata l’affermazione di colpevolezza degli imputati.

In particolare, si deduce che la sola D.P. è stata trovato sul luogo in cui erano stati eseguiti i lavori abusivi e che a carico del C. non sussiste, invece, alcun elemento indiziario se non il fatto di essere proprietario dell’area.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione ed errata applicazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione ed al computo dei termini di sospensione del decorso della prescrizione.

Si deduce che i lavori erano stati eseguiti prima del 7.2.2004, data dell’accertamento, non essendovi lavori in corso a detta data, sicchè il tempus commissi delicti doveva essere retrodatato in applicazione del principio del favor rei.

Si deduce inoltre che il periodo di sospensione del decorso della prescrizione, a seguito dell’adesione del difensore alla astensione dalle udienze, doveva essere equiparato a quello determinato da legittimo impedimento, con la conseguenza che il decorso del termine di prescrizione doveva considerarsi sospeso per un periodo non superiore a sessanta giorni. Si deduce inoltre che le nuove disposizioni in tema di prescrizione devono ritenersi applicabili anche ai rinvii disposti prima dell’entrata in vigore della legge.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo di gravame costituisce solo una censura in fatto.

Peraltro, la sentenza ha valorizzato, ai fini della affermazione di colpevolezza di entrambi gli imputati, la presenza della D.P. sui luogo dei lavori abusivi, il rapporto di coniugio, la appartenenza dell’immobile agli imputati, l’identità tra luogo di residenza e quello ove è stato realizzato l’abuso.

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La censura in ordine alla retrodatazione del fatto è esclusivamente fattuale e, perciò, inammissibile in sede di legittimità.

Peraltro, sul punto la sentenza di primo grado ha rilevato, sulla base dei rilievi fotografici, che i lavori erano ancora in corso alla data dell’accertamento.

Quanto alla sospensione del decorso della prescrizione per rinvii del dibattimento si osserva che, trattandosi di reati contravvenzionali, vanno applicate le disposizioni sulla prescrizione vigenti alla data del fatto in quanto più favorevoli, sicchè i periodi di sospensione determinati da rinvii del dibattimento devono essere calcolati in ogni caso per intero, (cfr. sez. 3^, 11.6.2008 n. 37271, Quattrocchi, RV 241080; sez. 1^, 7.11.2006 n. 39086, P.G. in proc. Mascali, RV 235978).

Inoltre i rinvii per adesione del difensore alle astensione dalle udienze vanno comunque calcolati per intero, trattandosi di rinvii su richiesta di parte, anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 159 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005. (sez. L 17.6.2008 n. 25714, Arena, RV 240460; sez. 5^, 8.2.2010 n. 18071, Piacentino e altri, RV 247142; sez. 2^, 12.2.2008 n. 20574, Rosano, RV 239890).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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