T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 11-01-2012, n. 16 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che è incontroverso che successivamente alla proposizione del ricorso in esame, con cui è stato impugnato l’ordine di demolizione n.202/04 avente ad oggetto alcuni interventi edilizi realizzati in una zona sottoposta a vincolo ambientale, parte ricorrente ha presentato in data 12 giugno 2004 quattro specifiche istanze di accertamento di conformità ex art. 37 L.R. n. 52 del 1999 aventi ad oggetto gli interventi abusivi sanzionati con il suindicato ordine di demolizione, e, in data 9 dicembre 2004, cinque specifiche domande di condono ai sensi della L.R. n. 53 del 2004, aventi sempre ad oggetto gli interventi sanzionati con il ripetuto ordine di demolizione;

Considerato, altresì, che la giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali, in specie quella del T.A.R. Toscana, si è ormai consolidata – con orientamento dal quale il Collegio non intende discostarsi – nel senso che a seguito della presentazione di domanda di condono o sanatoria l’Amministrazione debba comunque ripronunciarsi, con provvedimento favorevole alla domanda o, in caso di diniego, con un nuovo provvedimento sanzionatorio, e che l’esercizio della facoltà di regolarizzare la propria posizione da parte del privato impedisce l’esercizio del potere repressivo dell’Amministrazione, almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sulla istanza medesima (cfr., ex multis, T.A.R. Toscana, III, 16.12.2005 n. 8817; 14.7.2005 n. 3349; 22.9.2005 n. 4525; n. 841/04);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere – così come rilevato dall’Amministrazione intimata e dalla stessa parte ricorrente – dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., spostandosi l’eventuale oggetto del contendere su quelli che saranno i provvedimenti che il Comune assumerà sulle nuove richieste avanzate dai ricorrenti; Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Primo Referendario

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