Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 45970

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 2.07.2010 la Corte di Appello di Messina confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a V.P. quale colpevole dei reati di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) e D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, per avere, in zona vincolata, proseguito i lavori su un manufatto abusivo accertamento del 17.02.2000.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:

– per l’omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado con cui era stato condannato per un fatto diverso da quello contestato;

– sulla ritenuta sospensione dei termini di prescrizione dei reati.

Era inefficace la sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla corte d’appello con riferimento ad una richiesta di concessione in sanatoria inerente l’esecuzione di opere edili diverse da quelle indicate nell’imputazione, sicchè i reati erano prescritti;

– per l’omessa declaratoria d’estinzione dei reati per intervenute sanatorie amministrative.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Va rilevato che il secondo motivo è fondato perchè i reati, commessi fino al 17.02.2000, sono prescritti essendo il termine massimo di anni quattro mesi sei, aumentato di mesi 8 giorni 2 per la sospensione del dibattimento dovuta all’astensione del difensore dalle udienze decorso il 19.04.2005 prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Non può, invece, essere computata la sospensione disposta ai sensi della normativa sul condono edilizio.

In materia sono demandati all’autorità giudiziaria i controlli ai fini della declaratoria di estinzione del reato.

Compete, quindi, al giudice penale il potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva, fra i quali vi è l’osservanza del presupposto legale di fruibilità del beneficio.

Il controllo sulla loro ricorrenza non costituisce esercizio di una potestà riservata alla PA, cui competono tutti gli accertamenti sulla sanatoria "amministrativa", spettando al giudice penale il potere-dovere di svolgere ogni accertamento per stabilire l’applicabilità della causa di estinzione del reato, sicchè, quando risulti che il richiesto presupposto non sussiste, l’imputato non può beneficiare del condono edilizio con la conseguente estinzione del reato.

Pertanto, competeva ai giudici di merito la valutazione preliminare sulla condonabilità dell’abuso, commesso in zona vincolata e, quindi, il giudizio sulla sospensione del procedimento da esprimere alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di reati edilizi, la sospensione del procedimento L. 28 febbraio 1985, n. 47, ex art. 38 in relazione alla domanda di condono edilizio presentata D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ex art. 32, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003 n. 326, non può essere disposta quando le opere abusive siano state realizzate su immobili sottoposti a vincoli.

L’eventuale sospensione disposta erroneamente dal giudice deve essere considerata come inesistente, con le ovvie conseguenze in tema di computo dei termini prescrizionali (Cassazione Sezione 3^ n. 3350/2004; Lasi; RV. 227217).

Nella specie, è stato realizzato un fabbricato in muratura, in assenza di titolo abilitativo in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesaggistici e tale ipotesi è esclusa dal condono dalla L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 26, lett. a) che, invece, considera suscettibili di condono, relativamente alle zone soggette a vincolo paesaggistico, le opere di restauro e di risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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