Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-01-2012, n. 114

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – Sezione I, con sentenza n. 775 dell’11 maggio 2011 depositata il 27 maggio 2011, ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso proposto dal signor D.B. avverso il decreto del Questore di Brescia n. A12 del 3 agosto 2006, recante il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno a causa di sentenza penale di condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. e art. 171-ter L. n. 633 del 1941, a tal fine ostative.

2. L’interessato, con atto notificato il 22 novembre 2011 e depositato il giorno successivo, ha interposto appello, con domanda sospensiva, lamentando il mancato riconoscimento dello status di lungoresidente, a suo dire già conseguito, e la asserita pericolosità automaticamente connessa alla sola richiamata sentenza anziché a una valutazione attuale e concreta, ai sensi dell’articolo 5, c.5, D.Lgs. n. 286 del 1998, oltreché la violazione della L. n. 189 del 2002, che ha inserito l’automatismo ostativo di talune sentenze solo a partire dal 10 settembre 2002, data della sua entrata in vigore mentre la condotta criminosa sanzionata risale al 3 agosto 2001.

3. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Brescia si sono costituite con mero atto formale dell’Avvocatura Generale dello Stato datato 7 dicembre 2011.

4. La causa, alla camera di consiglio del 16 dicembre, presente il legale di parte appellante, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’articolo 60 c.p.a..

5. Ciò premesso in fatto l’appello è fondato ed è da accogliere, in riforma della sentenza impugnata, per le considerazioni che seguono.

6.1. In proposito il Collegio ritiene di uniformarsi all’orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le altre, Cons. Stato VI, n. 6298 del 9 giugno 2009 e n. 7302 del 14 settembre 2010) secondo cui le ipotesi di automatismo preclusivo introdotte dalla L. 30 luglio 2002, n. 189 nel corpus del testo unico sull’immigrazione (in particolare, le previsioni di cui al nuovo articolo 4, comma 3, nonché – ai fini che qui rilevano – al nuovo articolo 26, comma 7 -bis), laddove colleghino conseguenze pregiudizievoli alle condanne per determinati reati, devono intendersi nel senso che la preclusione normativa operi soltanto nel caso in cui il fatto commesso si collochi in un momento successivo a quello della richiamata novella legislativa del 2002.

In effetti, ove il fatto fosse stato commesso in un momento precedente, il suo autore non era in condizione di conoscere le conseguenze del suo comportamento circa la permanenza nel territorio nazionale e la norma non esplicita in alcun modo la volontà di estendere tale disposizione, per di più di carattere restrittivo, a fattispecie antecedenti la sua entrata in vigore.

Orbene, tale principio va applicato alla fattispecie in causa e la Sezione non può non evidenziare l’illegittimità del provvedimento impugnato in prime cure, atteso che i fatti delittuosi all’origine delle condanne riportate dall’appellante risalgono a periodi anteriori a quello dell’entrata in vigore della novella di cui alla citata L. n. 189, per cui nei confronti del signor B. non poteva applicarsi un meccanismo preclusivo ratione temporis non riferibile alla sua situazione soggettiva.

6.2. La fondatezza di tale motivo di appello già di per sé, per la valenza pregiudiziale, è idoneo a inficiare la sentenza impugnata; purtuttavia si ritiene meritevole di accoglimento anche la censura secondo cui la Questura di Brescia non abbia correttamente applicato, nel caso di specie, le disposizioni che disciplinano il potere di esame delle istanze di rinnovo di permessi di soggiorno già conseguiti da cittadini stranieri.

Orbene, l’appellante era già titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro fin dall’aprile 1988, poi sempre rinnovato, nonostante i pregiudizi risalenti al periodo 1994-1997, ma la Questura, con il provvedimento impugnato in prime cure, si è limitata a rigettare l’istanza di rinnovo nel presupposto che sussistesse una ragione preclusiva ab origine al rilascio del richiesto rinnovo e financo legittimante una sua revoca.

Ad avviso del Collegio, invece, nel caso di specie non ricorreva alcun automatismo che da solo giustificasse l’adozione del richiamato provvedimento di rigetto, per cui deve ritenersi che l’Amministrazione non abbia correttamente applicato le previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non avendo effettuato una qualsivoglia valutazione delle ragioni che avevano a suo tempo consentito il rilascio del titolo e poi la sua proroga, e non avendo indicato nuovi elementi sopraggiunti di per sé idonei a giustificare il rigetto, motivando specificatamente sui fatti eventualmente ritenuti espressivi della attuale pericolosità del soggetto, tenendo anche conto dell’attività lavorativa dal medesimo svolta, dell’alloggio, della corretta condotta di vita.

Detti elementi devono perdurare sempre e sono rivalutabili in ogni momento da parte dell’autorità competente.

La Questura di Brescia ha valutato invece la posizione dell’interessato e la sua pericolosità "cristallizzando" le stesse ai precedenti pregiudizi penali ma omettendo la riconsiderazione delle circostanze addotte dall’interessato, ed anche i giudici di primo grado non hanno rilevato tale vizio dell’azione amministrativa.

7. Per le considerazioni che precedono l’appello in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere disposto l’annullamento del provvedimento gravato in primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, da adottarsi alla stregua dei principi sopra enunciati.

8. La Sezione ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dispone l’annullamento del provvedimento gravato in primo grado.

Spese compensate dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore

Dante D’Alessio, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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