Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10839 Tassa occupazione suolo pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza resa pubblica il 22.2.2006, ha dichiarato, compensando le relative spese processuali, l’inammissibilità dell’appello del comune di Roma avverso la decisione della locale commissione tributaria, provinciale che, relativamente all’anno 1995, aveva accolto un ricorso della s.r.l. Trio pubblicità contro trentacinque avvisi, di accertamento per il recupero della Tosap. Il giudice d’appello ha invero condiviso, ritenendola assorbente di ogni diverso profilo, l’eccezione di difetto di rappresentanza processuale dell’appellante, avendo nella specie il comune proposto l’impugnazione in persona del funzionario dirigente del servizio affissioni e pubblicità, anzichè del sindaco. Al riguardo ha affermato di condividere l’insegnamento giurisprudenziale, formatosi nel 2004, che vuole la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del comune competere esclusivamente al sindaco (o in caso di suo impedimento al vicesindaco), in base al disposto D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 50, comma 2, indipendentemente dal fatto che una diversa, previsione possa rinvenirsi nello statuto comunale.

Per la cassazione della sentenza di secondo il comune di Roma ha proposto ricorso affidato a un motivo.

La società ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo il comune denunzia "violazione e falsa applicazione delle norme in tema di rappresentanza in giudizio, con particolare riguardo alla L. 31 maggio 2005, n. 88, art. 3-bis".

Evidenzia che tale norma ha sostituito, rendendolo applicabile anche i giudizi in corso, il testo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, in punto di rappresentanza dell’ente locale nei giudizi tributari, in tal modo legittimando anche il dirigente dell’ufficio tributi, o il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato il detto ufficio.

Aggiunge che in ogni caso a eguale conclusione si sarebbe dovuto pervenire in ossequio all’insegnamento infine adottato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 12868/2005; la quale ha chiarito che, nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale dell’ente locale, lo statuto può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigente nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, ovvero a esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del comune.

2. – Il motivo è fondato.

In base al D.Lgs. n. 546 del 1992, citato art. 11, comma 3, nel testo conseguente al D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3-bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88 – in vigore dal 1.6.2005, ma applicabile ai processi in corso, ai sensi del comma 2, stesso art. – "l’ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

Ne risulta, quanto ai giudizi tributari, un ampliamento della portata del principio dalle sezioni unite di questa Corte affermato in ordine alla rilevanza, nel nuovo sistema istituzionale degli enti focali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dello statuto comunale (ovvero del regolamento comunale, ove lo statuto abbia a rinviare a esso), il quale (v. appunto sez. un, n, 12868/2005) può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti secondo i rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero a esponenti apicali della struttura burocratica amministrativa del comune (fermo restando che in assenza di una previsione statutaria, spetta invece al sindaco l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza del comune medesimo, ai sensi del D.Lgs. cit., art. 50). Ciò in considerazione della riconosciuta larga autonomia degli enti locali anche nella autoregolamentazione del potere di rappresentanza, derivata dalla modifica dell’art. 117 Cost..

In tale contesto la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, ripetuto art. 11, come novellata nel 2005, si distingue per l’effetto di consentire al dirigente dell’ufficio tributi di rappresentare in giudizio, in ogni caso, le pretese fiscali del comune. A codesta speciale disciplina è difatti estraneo soltanto il giudizio di cassazione (v. Cass. n. 6727/2007; n. 1915/2007).

3. – Dalla sentenza risulta che l’atto d’appello è stato nella specie redatto, per il comune di Roma, a mezzo della, rappresentanza (e della difesa) del dirigente pro tempore dell’unità operativa affissioni e pubblicità.

Avendo una specifica norma contenuta nello statuto del comune di Roma (art. 34) previsto la possibilità di affidare la rappresentanza del comune medesimo ai titolari degli uffici interessati – sempre relativamente ai ricorsi avanti alle commissioni tributarie – legittimamente dovevasi ritenere in tal modo assunta la rappresentanza dell’ente nei gradi di merito del presente giudizio.

4. – La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio degli atti alla medesima commissione tributaria regionale del Lazio, diversa sezione, per il rinnovo della fase di appello.

Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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