Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 45968

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, appellata dal P.M., ha affermato la colpevolezza di D.P. in ordine al reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, a lui ascritto perchè, quale legale rappresentante della ditta S.r.l. "BBS Macchine", ometteva di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto provato l’effettivo pagamento delle retribuzione per il periodo di cui alla contestazione del reato tramite le risultanze delle buste paga sottoscritte dai lavoratori dipendenti e dei modelli DM 10.

La sentenza, però, ha limitato l’affermazione di colpevolezza al periodo aprile – settembre 2002, mentre ha dichiarato estinto il reato relativamente all’omesso versamento delle ritenute per il periodo precedente. In particolare la Corte territoriale ha tenuto conto della sospensione del decorso della prescrizione per il periodo di tre mesi stabilito dalla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 quater, nonchè dell’ulteriore periodo di giorni 124 dipendente dal rinvio del dibattimento su istanza di parte dall’udienza dell’1.10.2008 a quella del 2.2.2009.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis.

In sintesi, premesso che presupposto per la configurabilità del reato è l’effettivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti relativamente al periodo cui si riferisce l’omesso versamento delle ritenute, si deduce che l’accertamento di merito sul punto non trova riscontro nelle risultanze processuali.

In proposito si cita la deposizione dell’ispettore dell’INPS, deducendo che dalla stessa emerge solo l’emissione di alcune buste paga senza che sia stato verificato il periodo al quale le stesse si riferiscono, mentre il teste non ha riferito nè di libri matricola, nè di modelli DM 10. Si osserva inoltre che pochi mesi dopo i fatti oggetto di contestazione l’azienda di cui è titolare l’imputato è fallita e che tale fatto costituisce indizio del mancato pagamento delle retribuzioni. Sul punto si denuncia anche la violazione delle regole riguardanti l’onere probatorio da parte della Corte territoriale, in quanto la sentenza ha fatto carico all’imputato di dimostrare che i lavoratori dipendenti si sarebbero inseriti nel passivo fallimentare.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell’art. 159 c.p.p.. Si deduce, con riferimento al rinvio del dibattimento del quale si è tenuto conto quale periodo di sospensione del decorso della prescrizione, che lo stesso in effetti era stato determinato da esigenze di ufficio e non da richiesta di parte.

Si deduce inoltre che detto periodo di sospensione doveva essere computato in giorni sessanta. Si deduce, infine, l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 159 c.p., comma 1, n. 3), nella parte in cui non prevede un termine massimo di sospensione della prescrizione nel caso in cui il differimento dell’udienza sia stato disposto su richiesta di parte a differenza di quanto previsto per i casi in cui il differimento sia stato determinato da impedimento della parte o del suo difensore.

L’ultimo motivo di ricorso è fondato limitatamente alla omessa declaratoria di prescrizione del reato relativo al mancato versamento delle ritenute previdenziali per il mese di aprile 2002.

Il calcolo della sospensione del decorso della prescrizione effettuato dalla Corte territoriale con riferimento al rinvio del dibattimento risulta errato, in quanto il periodo di sospensione doveva essere calcolato in mesi quattro e giorni uno (non si può tener conto del giorno in cui è ripreso il dibattimento). Con la conseguenza che il giorno in cui la Corte territoriale si è pronunciata si era già verificata, il giorno precedente, la prescrizione del reato relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali afferenti al mese di aprile 2002 (16 maggio 2002 – data di scadenza dell’obbligo di versamento – più anni sette e mesi sei – termine di prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p. – uguale 16 novembre 2009, più mesi sette e giorni uno di sospensione – mesi quattro e giorni uno più mesi tre ex lege -, uguale 17 giugno 2010).

Attualmente risulta ovviamente prescritto anche il reato continuato relativo alle ulteriori mensilità in cui si è verificato l’omesso versamento delle predette ritenute.

Per completezza di esame osserva la Corte che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 159 c.p.p. dedotta in relazione alla omessa previsione di un termine massimo di sospensione della prescrizione, nel caso in cui il differimento dell’udienza sia stato disposto su richiesta di parte, è non solo irrilevante per quanto precede, ma altresì manifestamente infondata.

E’ evidente, infatti, che si tratta della diversa disciplina normativa di situazioni diverse e, quindi, dell’esercizio da parte del legislatore del suo potere discrezionale.

Peraltro, è evidente che la previsione di rinvii del dibattimento su richiesta di parte è finalizzata al soddisfacimento di esigenze diverse da quelle costituenti legittimo impedimento e, quindi, tiene conto della libera scelta del difensore di chiedere il rinvio, sicchè è stato ritenuto logico, in tal caso, contemperare l’aggravio per l’ufficio giudiziario derivante dal soddisfacimento di esigenze di parte, rimettendo alla sua determinazione la durata del rinvio in modo da tener conto delle esigenze dell’ufficio medesimo.

Per effetto di quanto in precedenza rilevato la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per prescrizione, non ravvisandosi le condizioni per il proscioglimento dell’imputato con formula più favorevole, considerata la natura meramente fattuale del primo motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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