Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 45967

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 28.06.2010 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza 24.02.2003 del Tribunale di Como che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati, ascritti a D. L. e a B.D., di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di reati di contrabbando; di contraffazione di timbri doganali e di contrabbando per la fraudolenta introduzione nel territorio nazionale di kg. 946.762 di burro proveniente dall’Olanda apparentemente destinato a operatori commerciali di paesi extracomunitari, con evasione d’imposta pari a oltre L. cinque miliardi.

Rilevava la corte territoriale che il quadro probatorio aveva evidenziato la loro sicura partecipazione all’associazione criminosa e ai reati fini perseguiti per avere essi accettato di parteciparvi dando il contributo consentito dalle mansioni svolte quali dipendenti della ditta CR Transport e che le argomentazioni degli appellanti era in parte inconsistenti e in parte palesemente infondate.

Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla conferma della declaratoria di prescrizione dei reati asserendo che le emergenze processuali non provavano che essi conoscessero il fine delittuoso dei titolari della ditta CR Transport e che avessero partecipato alla commissione dei reati essendosi limitati a svolgere le mansioni di addetti agli aspetti logistici dei trasporti con automezzi piccoli ( D.) e di autista ( B.).

Chiedevano l’annullamento della sentenza.

Va, anzitutto, rilevato che, essendo stata confermata la declaratoria di prescrizione dei reati, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perchè l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito, dopo la pronuncia di annullamento, è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall’art. 129 c.p.p. Cassazione Sezione 3^ n. 24327/2004.

Nel caso in esame, i motivi addotti a sostegno del gravame si limitano alla generica contestazione della ricostruzione giudiziale dei fatti senza segnalare alcun elemento avente pregnanza decisiva per una pronunzia di assoluzione.

Nè coglie nel segno il rilievo del D. che enfatizza la frase contenuta in motivazione "certo che le intercettazioni non provano che il signor D. fosse partecipe all’associazione" poichè dalla lettura completa del provvedimento si evince con chiarezza che il giudizio sulla compartecipazione ai reati è adeguatamente sostenuto da un logico ragionamento basato su obiettivi dati fattuali.

I ricorsi, per la manifesta infondatezza, devono essere dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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