Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 966

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 7 ottobre 2010 la Corte di Appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, con la quale Di C.P., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena (sospesa subordinatamente alla demolizione dell’opera abusiva) di Euro 21.328,00 di ammenda, di cui Euro 228,00 in conversione di giorni 6 di arresto, per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a) e per il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (capo b) per aver realizzato in area assoggettata a vincolo ambientale un manufatto in lamiera e profilati in ferro, ancorato al suolo, avente la superficie di mq 5 circa, senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica.

Riteneva la Corte territoriale, disattendendo i motivi di appello, che l’opera realizzata non potesse essere qualificata precaria essendo destinata a soddisfare bisogni non episodici (legnaia), nè come pertinenza, sia sotto il profilo quantitativo (volumetria non superiore ad un quinto dell’edificio principale) che sotto il profilo qualitativo (vincoli paesistici). Irrilevante era poi l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico, essendo essa riferita al semplice accatastamento di legna.

2) Ricorre per cassazione il D.C., a mezzo del difensore, per violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva.

La Corte territoriale non ha tenuto conto che dalle risultanze processuali emergeva che la legnaia, alta circa 1 metro e mezzo, era stata realizzata a seguito di concessione del Comune di Sant’Angelo del Pesco ad occupare il suolo pubblico per il deposito di legna. Era quindi evidente la buona fede dell’imputato, che riteneva di agire in piena legittimità. La Corte non motiva assolutamente in ordine all’elemento psicologico.

Il manufatto, comunque, non era soggetto a permesso di costruire, trattandosi di opera precaria e pertinenziale.

Stante la insussistenza del reato di cui al capo a), va esclusa la ritenuta continuazione e rideterminata la pena per il reato di cui al capo b), che peraltro andava escluso in quanto il manufatto era inidoneo a ledere il bene protetto dalla norma.

I reati erano comunque prescritti già alla data di emissione della sentenza impugnata.

Nè la Corte ha tenuto conto che andava applicato l’indulto, essendo stati i reati commessi prima del maggio 2006. 3) Il ricorso è infondato in ordine alla dedotta precarietà dell’opera ed alla insussistenza dell’elemento psicologico.

3.1) Secondo la giurisprudenza ormai pacifica di questa Corte il requisito della precarietà va individuato in relazione alla oggettiva ed intrinseca destinazione dell’opera (cfr.ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 8316 del 10.6.94) e non alla più o meno facile rimovibitità. A parte il fatto che l’opera era saldamente ancorata al suolo, correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, secondo lo stesso assunto del ricorrente, essa non era destinata a soddisfare bisogni temporanei o episodici, trattandosi di una legnaia da utilizzare "nei ricorrenti periodi con temperature atmosferiche basse". 3.2) Non e esatto, poi, che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione le risultanze processuali in relazione all’elemento psicologico. Essa infatti ha valutato adeguatamente la documentazione prodotta e le testimonianze in atti, ritenendo però assolutamente irrilevante l’autorizzazione comunale ad occupare suolo pubblico, in quanto lo stesso D.C. avanzava istanza di occupazione per il semplice accatastamento di legna e l’autorizzazione rilasciata dal Comune specificava espressamente "che l’assenso devesi intendere concesso a condizione che non venga realizzato alcun tipo di manufatto". Il ricorrente, invece, provvedeva a realizzare, come si è visto, un manufatto, tra l’altro stabilmente infisso al suolo, in palese ed evidente contrasto con la sua stessa richiesta e con il provvedimento di autorizzazione. Non e dato quindi, in alcun modo ;

parlare di buona fede e, conseguentemente, di mancanza dell’elemento psicologico.

4) In ordine al carattere pertinenziale dell’opera, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, "la nozione di pertinenza urbanistica, diversamente da quella dettata dall’art. 817 c.c., ha peculiarità sue proprie, inerendo essa ad un’opera – che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale – preordinata ad un’esigenza oggettiva dell’edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede" (vedi tra le molteplici decisioni, Cass. sez. 3, 9.12.2004, Bufano). La strumentalità rispetto all’immobile principale deve essere in ogni caso oggettiva, e non può desumersi, a differenza di quanto consente la nozione civilistica di pertinenza, esclusivamente dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario o dal possessore. L’opera pertinenziale inoltre, non deve essere parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, sicchè non può considerarsi tale l’ampliamento di un edificio che, per la relazione di congiunzione fisica con esso, ne costituisca parte …" "cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 2017del 25.10.2007-Stangrasso). La Corte territoriale si è limitata=sul punto, per escludere il carattere pertinenziale dell’opera, a richiamare la sentenza n. 6109, secondo cui ".. a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 380 del 2001, che ha modificato ed abrogato dal 30 giugno 2003 la precedente normativa dettata dal D.L. 23 gennaio 1982, n. 2, art. 7 (conv. Con modif. in L. 25 marzo 1982, n. 94), deve ritenersi che non ogni pertinenza è esente da permesso di costruire, ma esclusivamente quelle di scarsa rilevanza, non solo sotto il profilo quantitativo (ovvero quelle con volumetria non superiore d quinto di quella dell’edificio principale), ma anche sotto quello qualitativo (e, cioè, sempre che le norme tecniche degli strumenti urbanistici non le considerino comunque "interventi di nuova costruzione", tenuto conto della zonizzazione e del loro impatto ambientale e paesaggistico), come ricavabile dalla previsione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. 6) ". Non ha, però, spiegato la Corte territoriale, con adeguata motivazione, (benchè nei motivi di appello si fosse evidenziato, richiamando la documentazione in atti e la testimonianza del M.llo D.B., che l’opera, di minima consistenza, era al servizio dell’abitazione principale nei limiti del 20%), il perchè non ricorressero le condizioni richieste dalla giurisprudenza richiamata. Si è limitata, infatti, ad affermare apoditticamente che l’opera non può "per le sue caratteristiche strutturali e funzionali apprezzarsi quale pertinenza …". 4.1) L’annullamento, con rinvio, per nuovo esame sul punto è precluso dall’intervenuta prescrizione dei reati.

Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, secondo la disposizione più favorevole dei previgente art. 157 c.p., cui va aggiunto il periodo di sospensione per anni 1 e mesi 6 (cfr. provvedimento, in data 11.10.2008, del Presidente della Corte Di Appello di Campobasso ex L. n. 125 del 2008), è maturato in data 1.10.2011 (stante la genericità della contestazione- "accertata nell’ottobre 2005", la data del commesso reato deve intendersi nel senso più favorevole all’imputato e quindi il 1 ottobre 2005).

Va emessa, pertanto, immediata declaratoria, a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 1, di estinzione dei reati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *