Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10836 Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 2.5.2007 n. 39 la Commissione tributaria della regione Lazio, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente V.E., ha riconosciuto il diritto al rimborso delle maggiori somme indebitamente versate in data 2.6.1997 a titolo di IRPEF sui redditi relativi ad immobili di interesse storico ed artistico ex lege n. 1089 del 1939, in quanto soltanto in relazione a tale versamento il termine di decadenza della istanza di rimborso, presentata il 29.11.2000, poteva intendersi prorogato di quarantotto mesi dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, mentre per i precedenti versamenti indebiti eseguiti il 31.5.1996 e il 2.12.1996 tale proroga non aveva applicazione essendo già spirato l’originario termine di diciotto mesi previsto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con atto tempestivamente notificato al procuratore della contribuente in data 16.6.2008, affidandosi ad unico mezzo.

Non si è costituita la intimata.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate censura la sentenza della CTR laziale per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nella parte in cui ha applicato alla istanza di rimborso relativa al versamento indebito IRPEF eseguito in data 2.6.1997 l’ampliamento del termine di decadenza da diciotto mesi (come previsto originariamente dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) a quarantotto mesi come modificato dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5 entrata in vigore il 18.5.1999, potendo essere considerata tempestiva a tal fine soltanto la istanza di rimborso relativa al versamento eseguito in data 15.6.1998 a saldo della imposta dovuta per l’anno 1997.

Sostiene l’Amministrazione finanziaria che per i versamenti eseguiti anteriormente alla data del 15.6.1998 avrebbe dovuto essere dichiarata, alla stregua del predente di questa Corte n. 924/2005, la decadenza dal diritto al rimborso, atteso che – alla data di entrata in vigore della legge modificativa – in relazione a detti pagamenti era già decorso l’originario termine di decadenza di diciotto mesi, essendo stata presentata la istanza di rimborso soltanto in data 29.11.2000.

Il motivo è parzialmente fondato.

Rileva preliminarmente il Collegio che, come emerge dal ricorso, la controversia nei gradi di merito verteva sul rimborso di somme oggetto di molteplici pagamenti eseguiti in tempi diversi dei quali non vi è esplicita menzione in sentenza (IRPEF 19%: primo acconto in data 31.5.1996: secondo acconto in data 2.12.1996; saldo in data 2.6.1997: IRPEF anno 1997: primo acconto in data 2.6.1997: secondo acconto in data 1.12.1997; saldo in data 15.6.1998), essendosi limitata la CTR laziale a ritenere laconicamente rimborsabile "il versamento eseguito il 2.6.1997" (senza, peraltro, specificare rammentare del "quantum", e neppure individuare l’anno d’imposta al quale il versamento doveva essere riferito), in quanto soltanto tale versamento poteva beneficiare dell’ampliamento del termine di decadenza per la presentazione della istanza di rimborso disposto con L. n. 133 del 1999 "in base ai principi generali del diritto secondo cui la norma giuridica e quella tributaria in particolare, non produce effetti retroattivi".

In relazione a quanto precede ritiene il Collegio che il "thema controversum" dedotto nel giudizio di legittimità deve essere definito come segue:

– la sentenza di appello dichiarando tempestiva la istanza di rimborso relativa al versamento eseguito in data 2.6.1997 da un lato, ha considerato rimborsabili entrambi i pagamenti eseguiti in pari data, rispettivamente, a saldo IRPEF 1996 ed in acconto IRPHF 1997;

dall’altro ha implicitamente accolto l’appello del contribuente e dunque ritenuto rimborsabili anche i versamenti eseguiti, successivamente a tale data, a titolo di secondo acconto (in data 1.12.1997) ed a saldo IRPEF 1997 (in data 15.6.1998);

– la censura di legittimità mossa dalla Agenzia delle Entrate investe la sentenza esclusivamente sul punto della rimborsabilità dei due versamenti eseguiti in data 2.6.1997 e del versamento eseguito in data 1.12.1997 (atteso che nel quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., si chiede alla Corte di affermare la tempestività della istanza di rimborso esclusivamente in ordine al pagamento effettuato il 15.6.1998).

La decisione impugnata va cassata, limitatamente alla statuizione che riconosce il diritto al rimborso per i versamenti eseguiti in data 2.6.1997, in quanto i Giudici di appello non hanno fatto corretta applicazione delle norme di diritto che regolano la materia, secondo la interpretazione che delle stesse ha fornito questa Corte, dovendo essere confermato il principio di diritto secondo cui in tema di rimborso di versamenti diretti di imposte sui redditi, il più ampio termine di decadenza di quarantotto mesi, introdotto con la L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, può trovare applicazione, in conformità ai principi generali circa l’efficacia delle leggi nel tempo, solo nel caso in cui, all’entrata in vigore della novella, e cioè alla data del 18 maggio 1999, fosse ancora pendente il termine di diciotto mesi fissato dalla originaria formula del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, e non fosse, quindi, da considerare esaurito il rapporto fra il contribuente, che fa valere il diritto al rimborso, e l’amministrazione finanziaria (cfr. Corte cass. 5 sez. 29.10.2004 n. 20978). Con l’ulteriore precisazione per cui, in ordine ai versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della novella del 1999, ciò che conta, al fine di poter beneficiare del prolungamento del termine, è che alla data stessa sia ancora pendente il termine previgente, mentre non assume rilievo la pendenza di una controversia nella quale si discuta della tempestività di detta istanza (cfr. Corte cass. 5 sez. 18.1.2005 n. 924; id.

30.6.2006 n. 15156; id. 13.2.2008 n. 3433; id. 16.7.2009 n. 16583).

Ne consegue che in relazione ad entrambi i versamenti eseguiti il 2.6.1997 (a titolo di saldo della imposta 1996, ed a titolo di primo acconto della imposta 1997) l’originario termine decadenziale di mesi diciotto era già decorso alla data 18.5.1999 in cui e entrata in vigore la L. n. 133 del 1999, non potendo quindi beneficiare la contribuente del più lungo termine di decadenza introdotto da tale legge. Deve escludersi, in particolare, che il "dies a quo" di decorrenza del termine decadenziale per il rimborso possa individuarsi, con riferimento al versamento in acconto IRPEF 1997, alla data di pagamento del saldo (15.6.1998).

Questa Corte con ripetute pronunce conformi ha, infatti, chiarito come il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, con riferimento ai "versamenti in acconto", decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti poi dovuto a saldo, oppure qualora derivi da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poichè subordinati alla successiva determinazione in via definitiva dell’obbligazione o della sua misura (come nel caso di pagamenti effettuati a seguito di pronunce giudiziali non definitive), mentre decorre dal giorno del versamento dell’acconto stesso, nel caso in cui quest’ultimo, già al momento in cui venne eseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fu versato ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge, in base alla quale venne effettuato, poichè in questi casi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento (cfr. Corte cass. 1 sez. 5.1.2000 n. 56; id. 5 sez. 20.6.2003 9885; id. 5 sez. 26.5.2008 n. 13478), ricorrendo tale ultima ipotesi, che si qualifica di indebito oggettivo di diritto comune, "soltanto quando venga espunta dall’ordinamento o non debba essere applicata (per dichiarazione d’incostituzionalità o per contrasto col diritto comunitario) l’intera fattispecie del tributo" ovvero "qualora venga contestato in radice l’obbligo del pagamento del tributo in forza di un regime di esenzione soggettiva" (cfr. Corte cass. 5 sez. 17.3.2006 n. 5978).

Orbene, se non può contestarsi che nella fattispecie il reddito da fabbricato è comunque dovuto atteso che in tema di imposte sui redditi, con riferimento alla locazione di immobili vincolati ai sensi della L. n. 1089 del 1939, l’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, comma 2, nel fissare l’imponibile, prevede che "in ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti d’interesse storico ed artistico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato" (cfr. Corte cass. 5 sez. 18.6.2009 n. 14149 che richiama il precedente 5^ sez. 29.1.2009 n. 2332 secondo cui la previsione di legge non istituisce un regime agevolativo o di esenzione, ma una disciplina speciale di liquidazione della imposta), è altresì indubbio che il diverso criterio di determinazione della base imponibile (con riferimento alla tariffa d’estimo catastale anzichè ai canoni di locazione) era predeterminato normativamente fin dall’iniziale pagamento degli acconti relativi all’anno 1996, ricorrendo pertanto proprio la ipotesi, sopra considerata, in cui già al momento del versamento del racconto, era noto – o comunque doveva essere noto – al contribuente che il pagamento non era dovuto in quella misura, con la conseguenza che già al momento del pagamento del primo acconto in data 2.6.1997, doveva ritenersi insorto il diritto al rimborso ed iniziava pertanto a decorre il relativo termine di decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38.

Diversamente per quanto concerne il secondo versamento in acconto in data 1.12.1997 ed il versamento a saldo in data 15.6.1998 (il quale peraltro non viene in contestazione avendo la stessa Agenzia riconosciuto il diritto al rimborso), la sentenza di appello va esente da censura avendo i Giudici territoriali correttamente ritenuto prorogato il termine di decadenza ex lege n. 133 del 1999, in quanto alla data di entrata in vigore della stessa (18.5.1999), l’originario termine di diciotto mesi previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – decorrente dalla data di ciascun versamento – non era ancora spirato (quanto al secondo acconto il termine infatti veniva a scadere il primo giugno 1999).

In conseguenza il ricorso deve essere accolto "in parte qua" e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione che riconosce il diritto al rimborso delle somme versate dal contribuente in data 2.6.1997, fermo il diritto di rimborso delle somme corrisposte in data 1.12.1997 ed in data 15.6.1998 in eccedenza rispetto alla imposta dovuta a titolo IRPEF anno 1997.

L’accoglimento parziale del ricorso legittima la integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che riconosce il diritto al rimborso delle somme versate dal contribuente in data 2.6.1997, fermo il diritto di rimborso delle somme corrisposte in data 1.12.1997 ed in data 15.6.1998 in eccedenza rispetto alla imposta dovuta a titolo IRPEF anno 1997;

– dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *