Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 45965

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 21.09.2010 la Corte di Appello di Bari confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa (che riduceva) inflitta nel giudizio di primo grado a R.L. quale colpevole del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, commesso il (OMISSIS).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo che il reato si era prescritto quando il processo era ancora nella disponibilità giuridica della corte territoriale.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

Alla data della pronuncia della sentenza d’appello 21.09.2010 il reato, commesso il 13.04.2003, non era prescritto non essendo ancora decorso il termine massimo di anni 7 mesi 6 che scadeva il 13.10.2010.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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