Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10835 Imposta di pubblicità e affissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Lazio con sentenza 4.1.2006 n. 159 ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto la imposta di pubblicità dovuta per l’anno 2002 in relazione alla installazione abusiva di due cartelli pubblicitari recanti la scritta "Di Rienzo Assicurazioni" e "Di Rienzo Assicurazioni tel…".

I Giudici territoriali hanno ritenuto che ai fini della liquidazione della imposta deve considerarsi la superficie del pannello di supporto in quanto costituente anch’essa il "mezzo pubblicitario" assoggettabile a tassazione, così come determinato nella Delib.

Comunale n. 360 del 1997, atteso che nella specie "il fase ione che delimita il messaggio pubblicitario non fa altro che abbellire lo stesso".

Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto rituale ricorso per cassazione la società deducendo due motivi, illustrati anche da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso il Comune di Roma.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 7, comma 1 e falsa applicazione dell’art. 12 del medesimo decreto, sostenendo che per "minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario" deve intendersi – almeno così è dato intendere dalla lettura del motivo del ricorso – la superficie corrispondente al messaggio pubblicitario, dovendo calcolarsi ai fini della imposta soltanto la superficie delle lettere assicurate al pannello e non anche la superficie dell’intero pannello costituito da una insegna frontale luminosa ad "L" e da una insegna a bandiera bifrontale.

Con il secondo motivo, dal primo strettamente dipendente, la società denuncia la violazione dell’art. 4 preleggi e della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, All. E in quanto la CTR laziale avrebbe fondato la decisione su di un atto regolamentare del Comune che, in quanto configgente con la norma di legge del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, avrebbe dovuto essere disapplicato.

I motivi, che per ragioni di connessione debbono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Il presupposto della imposta sulla pubblicità deve essere individuato, a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, nella "diffusione di messaggi pubblicitari" attuata nell’esercizio di una attività economica mediante "forme di comunicazione visive o acustiche" percepibili dai destinataci indeterminati in modo indifferenziato (in quanto realizzata in luogo pubblico aperto al pubblico o comunque da tali luoghi avvertibile) e diretta alla promozione della domanda di beni e servizi sul mercato, ovvero finalizzata a migliorare la immagine del soggetto pubblicizzato.

Dalle norme di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 7 e 12 è dato rilevare come il "mezzo pubblicitario" debba distinguersi dal messaggio pubblicitario in esso contenuto, dovendo quindi identificarsi il "mezzo" nella specifica forma di comunicazione e cioè nello strumento meccanico, elettronico, solidale al terreno oppure mobile, indispensabile a rendere ostensibile od altrimenti percepibile il messaggio pubblicitario.

Nel caso di specie lo sfruttamento del mezzo pubblicitario (cartello:

art. 12, comma 1) viene incrementato dall’impiego di "apposita struttura adibita alla esposizione di tale mezzo" (impianto: art. 12, comma 3), e la legge prende espressamente in considerazione tale specificità per sottoporre il tipo di pubblicità indicato ad una maggiore tassazione.

Il differente trattamento riservato, ai fini della liquidazione della imposta, alla fattispecie pubblicitaria disciplinata dal comma 1 (senza utilizzo di impianti) ed a quella disciplinata dal comma 3 (con utilizzo di impianti) deve rinvenirsi esclusivamente nella "modalità" di diffusione del messaggio pubblicitario:

– nel primo caso (art. 12, comma 1) la diffusione del messaggio pubblicitario è effettuata direttamente dal soggetto interessato, esclusivamente in forma visiva, e comunque in forme diverse da quelle espressamente previste dai successivi articoli, senza utilizzo di "apposite strutture adibite alla esposizione" del messaggio (ad es.

cartello applicato sui muri esterni dallo stabilimento industriale che affacci su luogo pubblico od aperto al pubblico o comunque sia visibile da tali luoghi: art. 5, comma 1) nel secondo caso (art. 12, comma 3) la diffusione del messaggio pubblicitario è effettuata – nelle medesime forme comunicative – direttamente dal soggetto interessato ovvero, "per suo conto", da altri soggetti mediante impiego di "apposite strutture adibite alla esposizione" del messaggio (di regola si tratta di impianti stabilmente collocati su suolo privato o pubblico – in quest’ultimo caso onerati anche dalla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o del pagamento di canoni di locazione o concessione dell’area pubblica occupata -).

La diversità di trattamento della fattispecie individuata nel D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 3, per cui la imposta si applica "in base alla superficie complessiva degli impianti, trova adeguato fondamento razionale nell’impiego dello strumento diffusivo del messaggio pubblicitario, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche di tali strutture (costituite da un supporto di superficie piana sostenuto da pali infissi nel terreno od applicato su una struttura a sua volta solidale con il terreno – es. parete esterna di un edificio; muro di recinzione -) che consentono di ipotizzare un utilizzo ripetuto e perdurante ne tempo delle stesse, sia in quanto strumenti specificamente idonei a soddisfare alle esigenze di una maggiore efficacia comunicativa del messaggio visivo, sia in considerazione delle necessità di ottimizzazione dello sfruttamento commerciale di tali impianti – tenuto conti) anche delle spese che la impresa deve sostenere, in caso di installazione degli impianti su aree o beni appartenenti al Comune, per la concessione amministrativa – che portano ad escludere – tanto più nella ipotesi di pubblicità effettuata "per conto altrui" – un utilizzo meramente saltuario od occasionale della installazione espositiva, quale può essere, invece, ragionevolmente ipotizzato per messaggi pubblicitari non diffusi attraverso i predetti impianti.

Tanto premesso e ritenuto che anche le insegne di esercizi commerciali che rechino messaggi pubblicitari tali da sollecitare la domanda di beni e servizi (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17) sono assoggettate alla imposta (cfr. Corte cass. 5 sez. 8.9.2008 n. 22572), nel caso in cui tali insegne siano esposte mediate utilizzo di impianti (sui quali sono applicate, come nel caso di specie, le lettere che compongono la insegna), la imposta va liquidata assumendo come base di calcolo l’intera superficie dell’impianto (composta dal pannello, dalle cornici e dai sostegni) e non soltanto quella del "mezzo pubblicitario" (che può essere anche di dimensioni inferiori alla superficie dell’impianto).

La giurisprudenza di questa Corte, in linea con una interpretazione conforme al principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost., ha opportunamente precisato che, nel caso di utilizzo di impianti, occorre distinguere la superficie potenzialmente utilizzabile per i messaggi (spazio utilizzabile per la pubblicità) e le altre superfici composte dalle cornici, pali e strutture di sostegno, protezioni, ecc, distinte dalla superfìcie sfruttabile ed oggettivamente inidonee ad essere utilizzate per la diffusione dei messaggi pubblicitari: ne consegue che deve essere assoggettato ad imposta soltanto lo spazio destinabile alla pubblicità, mentre dovrà essere tassata la intera superficie relativa all’impianto se anche gli indicati elementi di supporto siano strutturati in modo tale da poter essere utilizzati per ia pubblicità (cfr. Corte cass. 5 sez. 7.3.2005 n. 4908; id. 21.2.2008 n. 4399; id. 30.10.2009 n. 23023).

Nella specie tale ultima precisazione non assume rilievo ai fini della soluzione della controversia, tenuto conto che la società si è limitata a contestare – infondatamente – la statuizione del Giudice di appello, conforme a diritto, secondo cui la base di calcolo dalla imposta doveva essere determinata con riferimento alla intera superficie del pannello (impianto) e non limitata alla dimensione superficiaria del messaggio (le lettere della insegna), mentre non risulta dedotta nei precedenti gradi di giudizio la questione della potenziale inutilizzabilità a fini pubblicitari degli elementi strutturali dell’impianto, nè contestata la affermazione contenuta in sentenza secondo cui il Sfasciane che delimita il messaggio pubblicitario" assolverebbe alla medesima funzione del mezzo pubblicitario.

Alla accertata infondatezza del primo motivo consegue la infondatezza anche del secondo motivo, avendo la CTR laziale fatto corretta applicazione delle norme di diritto vigenti al tempo.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e la società ricorrente condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 800,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *