Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 45964

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza dell’1.10.2010 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza deh Tribunale di Catania, emessa il 24.9.2008, con la quote G.A. era stato condannato alla pena (interamente condonata) di mesi 2 di reclusione ed Euro 300,00 di multa per il reato di cui all’art. 81 c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2.

Ricorre per cassazione G.A., a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge, non essendovi prova della notifica dell’avviso di accertamento e quindi dell’esistenza della causa di procedibilità di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge per la omessa declaratoria della causa di non procedibilità.

Con il terzo motivo denuncia la inosservanza e violazione dell’art. 157 c.p.p. per la irritualità della notifica, effettuata nel luogo di lavoro a persona non identificata. Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 157 c.p. per la omessa declaratoria di intervenuta prescrizione di tutte le omissioni contributive.

3) Il quarto motivo di ricorso è parzialmente fondato.

3.1) La L. 7 dicembre 2005, n. 251, art. 10, come risultante dall’intervento della Corte Costituzionale n. 393 del 23.11.2006, stabilisce che "se per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti ed ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione". A seguito della decisione della Corte costituzionale gli effetti favorevoli per l’imputato che invochi la prescrizione riguardano, quindi, tutti i procedimenti ed i processi in corso alla data dell’8 dicembre 2005, con l’unica eccezione dei processi già pendenti in appello o in cassazione.

Questa Corte ha, inoltre, costantemente affermato che la disciplina transitoria prevista dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, che esclude l’applicazione delle nuove disposizioni in tema di prescrizione del reato introdotte dalla medesima legge ai procedimenti pendenti in grado di appello al momento della sua entrata in vigore, deve essere intesa nel senso che tale esclusione riguarda non solo le disposizioni che investono i nuovi criteri di calcolo dei termini prescrizionali, ma anche quelle che hanno comunque come effetto la loro riduzione, tra cui, in particolare, la disposizione che, eliminando dall’art. 158 c.p., ogni riferimento al reato continuato ha fatto decorrere il termine di prescrizione per i reati uniti da tale vincolo dalla consumazione di ciascuno di essi e non più dalla data di cessazione della continuazione (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 4, n. 41811 del 23.1.2007; Cass. sez. 3, n. 12019 del 7.2.2007;

Cass. sez. 5, 20.1.2006).

3.1.1) Nel caso di specie, però, non trova applicazione la disciplina transitoria di cui all’art. 10 cit., in quanto il processo pendeva ancora in primo grado alla data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 (la sentenza del Tribunale risulta infatti emessa in data 24.9.2008). Si applica quindi l’art. 158 c.p. nella nuova formulazione, per cui, ai fini del computo della prescrizione, vanno scissi i vari episodi unificati nel vincolo della continuazione.

Il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 (cui va aggiunto il periodo di sospensione di mesi 3 ex L. n. 463 del 1983, art. 2 comma 1 quater) era quindi decorso, dia data di emissione della sentenza di appello (1.10.2010), per tutti i reati relativi all’omesso versamento delle ritenute fino all’1.1.2003. La fondatezza del ricorso in relazione a tali violazioni, consente di rilevare la prescrizione anche per tutte le violazioni successive fino al (OMISSIS) (per le quali la prescrizione è maturata, al massimo, secondo i calcoli sopra riportati, il 16.3.2011).

Non ricorrono poi certamente le condizioni per un proscioglimento ex art. 129 cpv. c.p., avendo i giudici di marito ampiamente argomentato sulla responsabilità dell’amputato in ordine al reato ascritto (peraltro in proposito non vi sono doglianze di sorta). Va emessa, pertanto, immediata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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