Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 45962

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 11.12.2009 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a R.F. quale colpevole di reati di cui all’art. 349 cod. pen. commessi il (OMISSIS).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputata denunciando violazione di legge e vizio di motivazione;

sulla conferma dell’affermazione di responsabilità;

sull’omessa declaratoria d’estinzione dei reati per prescrizione;

sulla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Va rilevato, che il secondo motivo è fondato perchè i reati commessi il (OMISSIS) sono prescritti essendo il termine massimo di anni sette mesi sei, aumentato di anni 2 mesi 10 giorni 16 per sospensioni del dibattimento per rinvii richiesti dal difensore, decorso prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Poichè non risulta ictu oculi l’innocenza dell’imputata, la sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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