T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 12-01-2012, n. 103 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig. F.P. è titolare di una porzione immobiliare sita in località Astalella nel Comune di Santa Maria a Vico, confinante con l’area di proprietà dei Sig.ri G.P. e V.M., allibrata al Catasto Terreni, foglio 4, particelle 376, 379 e 380, nei confronti dei quali il Comune aveva adottato l’ordinanza di demolizione n. 45 del 25 maggio 1998 per opere edilizie realizzate in assenza ed in difformità dalla concessione edilizia.

Il ricorrente lamenta l’inerzia dell’amministrazione nella esecuzione della ordinanza n. 45/1998 e nella adozione dei provvedimenti repressivi ai sensi degli artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione ad ulteriori abusi edilizi perpetrati dai soggetti controinteressati (costruzione dell’ala ovest del fabbricato, superficie inferiore al lotto minimo rispetto ai parametri edilizi previsti dal vigente strumento urbanistico, cubatura superiore alla volumetria massima assentibile).

Espone di aver inoltrato atto di diffida nel mese di luglio 2011 sulla quale il Comune avrebbe serbato un contegno omissivo e, pertanto, propone ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio – rifiuto dell’ente e la condanna a concludere il procedimento amministrativo con l’adozione di un provvedimento espresso. Deduce in sintesi violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. 7 agosto 1990, n. 241, violazione del giusto procedimento, illogicità, contraddittorietà.

Resistono in giudizio il Comune di Santa Maria a Vico e la Sig.ra M.V..

Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Alla luce delle controdeduzioni rese dall’ente locale, il ricorso non può trovare accoglimento.

Deve infatti osservarsi che, già antecedentemente alla proposizione del ricorso (inviato per la notifica il 16 settembre 2011 e depositato il 22 settembre 2011), il Comune di Santa Maria a Vico aveva adottato provvedimenti sanzionatori nei confronti dei soggetti controinteressati e svolto attività istruttoria in ordine agli illeciti lamentati, riscontrando inoltre la diffida del ricorrente.

Tanto emerge dagli atti di causa, considerato che:

– con ordinanza n. 45 del 25 maggio 1998, l’ente ingiungeva ai coniugi P. – M. di procedere alla demolizione di manufatti abusivi realizzati in assenza di concessione edilizia (balconata posta al piano terra e primo piano, variazione dell’altezza del vano posto al primo piano ricavandone un deposito al piano terra) ed in difformità della medesima (tompagnatura alla scala interna, diversa distribuzione degli accessori interni e della scala interna per l’accesso al piano cantinato);

– per alcune delle opere illecite menzionate nell’ordinanza n. 45/1998 i controinteressati presentavano domanda di condono;

– in relazione ai lamentati abusi il Comune ha disposto specifici sopralluoghi, eseguiti rispettivamente nel 1998 e nel 2000 (cfr. verbale di sopralluogo del 30 novembre 2011 a firma dei tecnici incaricati dell’Ufficio Tecnico Comunale geom. C.C. e geom. D.M.V.);

– in seguito all’esposto presentato dall’esponente, con nota n. 8245 del 15 giugno 2011 il Comune diffidava i Sig.ri P. – M. alla rimessione in pristino delle opere previste nella citata ordinanza di demolizione n. 45/1998 per le quali non era stata presentata domanda di sanatoria;

– dopo l’invio dell’atto di diffida del Sig. P. del luglio 2011, con nota n. 11943 del 7 settembre 2011 il Comune di Santa Maria a Vico chiedeva al ricorrente di fornire ulteriori chiarimenti in ordine alla identificazione delle opere abusive lamentate;

– allo stato, non risulta che l’istante abbia riscontrato la predetta richiesta di informazioni dell’ente.

Orbene, tenuto conto delle circostanze evidenziate e della documentazione acquisita agli atti di causa, deve concludersi che all’amministrazione non possa essere contestata alcuna condotta omissiva contraria all’obbligo previsto dall’art. 2 L. n. 241 del 1990 di conclusione del procedimento amministrativo con l’adozione di un provvedimento esplicito. Viceversa, il Comune ha svolto l’attività istruttoria mediante sopralluogo dell’U.T.C., ha attivato la procedura sanzionatoria in relazione ai descritti illeciti edilizi e, laddove necessario, ha richiesto invano specifiche informazioni al ricorrente onde procedere alla relativa istruttoria procedimentale, serbando quindi un contegno attivo nella repressione degli abusi riscontrati e collaborativo con il privato confinante.

Trova quindi applicazione il granitico orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2010 n. 62), secondo cui il presupposto per l’impugnazione del silenzio rifiuto deve essere individuato nella circostanza che al momento della pronuncia del giudice amministrativo perduri l’inerzia dell’amministrazione, così che l’adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire (qualora il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso), ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato).

Nel caso di specie, come si è visto, il Comune ha provveduto a rispondere già prima della proposizione del ricorso e dopo la presentazione dell’istanza del ricorrente: ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna P.F. al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che liquida in Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) in favore del Comune di Santa Maria a Vico.

Condanna altresì P.F. al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che liquida in Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) in favore della Sig.ra M.V..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere

Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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