Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 45960

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di R.A. in ordine al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, a lui ascritto per avere detenuto per la vendita o il noleggio 19 videocassette VHS di film vari illecitamente duplicate, mentre lo ha assolto dall’imputazione di cui all’art. 648 c.p. (capo b), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena inflitta per il reato di cui al capo a) nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per violazione ed errata applicazione dell’art. 133 c.p..

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente deduce che con i motivi di appello era stata dedotta l’eccessiva severità della pena inflitta dal giudice di primo grado e che la Corte territoriale è caduta nello stesso errore del giudice di prime cure con violazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p..

Il ricorso è del tutto generico e manifestamente infondato.

Il giudice di appello, nel ridurre la pena inflitta dal giudice di primo grado per effetto della assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art. 648 c.p., ha determinato la pena per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter in misura corrispondente al minimo edittale per quanto riguarda quella detentiva ed in misura inferiore al minimo edittale per quanto riguarda quella pecuniaria.

Sicchè la censura del ricorrente appare del tutto incoerente con il contenuto della decisione in punto di pena, mentre non vengono specificate le ragioni della doglianza.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c. con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *