Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10830 Tassa occupazione suolo pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 febbraio 2006 la CTR-Lazio dichiara inammissibile l’appello proposto dal Comune di Roma nei confronti della soc. NDP, nel giudizio di merito riguardante avvisi di accertamento per TOSAP relativa agli anni 1994 e 1996.

Motiva la decisione ritenendo che il dirigente comunale firmatario dell’appello ai sensi dell’art. 34 dello statuto municipale, non sia a ciò legittimato, trattandosi di attribuzione inderogabilmente devoluta per legge (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50) al Sindaco o, in caso d’impedimento, al suo Vice.

Propone ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, l’amministrazione comunale; la s.r.l. NDP in liquidazione resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.-Preliminarmente, la controricorrente deposita in udienza documentazione sull’attivazione della procedura di definizione di lite, secondo il regolamento comunale n. 31 del 2009; indi, chiede rinviarsi la causa a nuovo ruolo per le determinazioni dell’amministrazione ai fini della cessazione della materia del contendere. La richiesta non è meritevole di accoglimento.

A mente dell’art. 13 della legge finanziaria 2003 e con riferimento ai tributi propri, i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonchè l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti (comma 1).

Le medesime agevolazioni possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall’ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dall’ente locale, determina l’estinzione del giudizio (comma 2).

Pertanto, la disciplina attuativa del condono è riconosciuta dalla legge come una competenza di carattere organizzatorio degli enti locali, da esercitare attraverso i regolamenti disciplinati in via generale dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52.

Il Comune di Roma ha provveduto con la delibera citata, assegnando agli interessati il termine del 30 giugno 2009 per attivare la procedura di definizione delle liti pendenti (art. 3, comma 3), anche in tema d’imposta comunale sulla pubblicità (art. 2), e fissando diversificati termini di sospensione (a seconda che si tratti definizione in unica soluzione o rateale), l’ultimo dei quali è scaduto 30 giugno 2010 (art. 5, comma 1, art. 6 commi 2 e 3).

La parte che ha presentato l’istanza di definizione, al termine della durata della sospensione e nella ipotesi in cui si sia perfezionata la definizione agevolata, è "…tenuta a presentare …l’atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio debitamente sottoscritto dalla controparte per accettazione con compensazione delle spese del giudizio" (art. 5, comma 3).

La documentazione, da ultimo, versata in atti dalle società non rispetta le modalità di presentazione di nuovi documenti dinanzi a questa Corte.

Infatti, si è ritenuto che, nel corso del giudizio di legittimità, possono essere prodotti documenti diretti a evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l’interesse alla definizione del procedimento, rientrando tale produzione nell’ambito di applicazione dell’art. 372 c.p.c., comma 2, riguardante la facoltà di deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso (cfr. C. 21122/08 che ha ammesso il deposito di documenti attestanti l’avvenuta definizione con condono di una violazione amministrativa per affissione abusiva).

Del deposito di nuovi documenti, però, deve essere dato avviso all’altra parte mediante notifica del relativo elenco al fine di garantire il contraddittorio (ult. Cit.; conf. giurisprudenza costante a partire da SU 2921/1988); la mancanza della notifica è sanata solo dalla presenza dell’avversario che accetti il contraddittorio sulla questione cui si riferisce il documento (conf.

giurisprudenza costante a partire da SU 5781/1981).

Invece, nella fattispecie non v’è stata notifica dell’elenco, nè presenza del difensore de Comune in udienza; dunque, la produzione della contribuente è inutilizzabile.

Si aggiungano due considerazioni: a) in primo luogo, tralasciando ogni valutazione sull’osservanza o meno del principio di riserva di legge statale in materia processuale, si rileva che il termine ultimo di sospensione temporanea dei procedimenti in corso è, comunque, spirato da molto tempo; b) in secondo luogo, si rileva che tra la documentazione addotta dalla contribuente non v’è la rinuncia al giudizio, con l’accettazione dall’altra parte, richiesta sia dalla delibera comunale (art. 5), sia dal codice di rito (art. 390).

2.-Passando all’esame del ricorso, con unico motivo, l’amministrazione comunale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 2.

Assume che il Comune si è ritualmente costituito nel giudizio tributario di merito, in quanto rappresentato e difeso da dirigente del Servizio affissioni e pubblicità, in forza dell’art. 34, comma 4 dello Statuto municipale approvato con Delib. consiliare 17 luglio 2000, n. 122, e modificato con Delib. consiliare 19 gennaio 2001, n. 22.

Precisa che per tale fonte normativa secondaria, conformemente al principio dell’autonomia statutaria del Comune salvaguardato dal D.Lgs. n. 267 del 2000, stabilisce che "i dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e transigere".

Il motivo è fondato.

Questa Corte, in fattispecie analoga, ha ritenuto ammissibile l’appello proposto dal dirigente del servizio affissioni e pubblicità del Comune di Roma, enunciando il seguente e condivisibile principio di diritto: "In tema di contenzioso tributario, il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, conv.

con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 8, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, sul contenzioso tributario, dispone che l’ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi; mentre il comma 2 dell’art. 3 bis citato estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali" (C. 14637/07 e 4783/11).

Peraltro, questa Sezione sempre in analoga fattispecie (C. 1915/07, parr. 4, 4.1, 4.2), osserva in via generale che lo Statuto del Comune di Roma (appr. con Delib. Conc. 17 luglio 2000, n. 1.22, mod. Delib.

19 gennaio 2001, n. 22), prevede, all’art. 24, comma 1, che "Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresenta l’Ente"; quindi, all’art. 34, comma 4, stabilisce che "I Dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e transigere".

Sulla base di quest’ultima norma statutaria, il regolamento attuativo (appr. Delib. G.M. 25 febbraio 2000, n. 130), nel dettare la "disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie", dispone, all’art. 3, che "i dirigenti hanno il potere di decisione autonoma sulla scelta di resistere, intervenire e agire nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, valutando tutti gli aspetti della controversia in fatto e in diritto, e il potere di rappresentanza diretta del Comune sottoscrivendo gli atti processuali".

Tale potere di rappresentanza processuale dei dirigenti deve intendersi, dunque, assolutamente pacifico riguardo ai giudizi davanti alle commissioni tributarie.

3.-La sentenza d’appello, essendosi discostata dagli enunciati principi di diritto, va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR-Lazio in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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