Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 45958

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza resa in data 7.7.2009 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Cassino dei 16.4.2007, con la quale M.P., T.G. erano stati condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 6 di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 perchè, in concorso tra loro, il primo nella qualità di amministratore unico dall’1.9.00 al 17.9.2002, la seconda quale amministratore unico dal 18.9.2002 al 24.5.2003 della società G.P. Motors srl, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione a terzi, occultavano o distruggevano le scritture contabili e i documenti relativi all’anno 2002, fino al 26.4.2002, di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari.

Nel disattendere i motivi di appello, rinviando anche alla sentenza impugnata, rilevava la Corte che gli imputati, succedendosi nella carica di amministratore, pur avendo la disponibilità della documentazione, non l’avevano consegnata nonostante l’ordine di esibizione della G. d. F. nel corso detta verifica fiscale.

Gli imputati, poi, non erano meritevoli della concessione del beneficio della sospensione della pena.

2) Ricorrono per cassazione M.P. e T.G., a mezzo del difensore, con separati ricorsi ma di contenuto identico, denunciando il travisamento dei fatti, la mancanza, insufficienza ed illogicità della motivazione, nonchè l’omesso esame dei motivi di appello. La Corte ha omesso di considerare che la documentazione contabile era deposita presso il commercialista e che non vi era prova agli atti che fosse stata fatta formate richiesta di esibire detta documentazione.

La Corte territoriale ha omesso, inoltre, di motivare in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione, facendo apoditticamente riferimento al comportamento ed all’intensità del dolo.

3) In relazione al primo motivo i Giudici di merito hanno adeguatamente motivato. In particolare il Tribunale, alla cui motivazione rinvia per relationem la Corte di Appello, aveva già, con un esame puntuale delle risultanze processuali ed in particolare della testimonianza del M.llo P., evidenziato che gli operanti si erano portati presso la sede della società, ubicata nello studio del commercialista dott. Ta., e, dopo aver constatato l’assenza delle scritture e dei libri contabili, avevano fatto espressa richiesta di esibizione della documentazione, necessaria agli accertamenti de espletare. Aveva inoltre aggiunto il Tribunale che la documentazione in questione era stata reiteratamente richiesta agli imputati, ma senza sicuri esito. Sicchè, secondo il Tribunale, la stessa successione cronologica degli avvenimenti attestava il preordinato occultamento o distruzione della documentazione contabile. La Corte territoriale, nei far propria tale condivisibile motivazione, argomentava in ordine alla volontaria omessa esibizione detta documentazione richiesta.

E’ pacifico, poi, che, ai fini della configurabilità del reato de quo, non sia necessario il verificarsi di una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d’affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa che sussiste anche se a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde(cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3, 11.5.1989 n. 7065). La giurisprudenza di questa Corte è, ormai, orientata nel ritenere che, proprio perchè la norma intende assicurare la trasparenza fiscale del contribuente, è irrilevante che delle operazioni non documentate venga effettuate la ricostruzione ab externo, attraverso riscontri incrociati, presso i soggetti economici cui si riferiscono quelle operazioni (cfr. Cass. Pen. sez. 3, 3057/2008). La norma infatti, "sarebbe sostanzialmente inutiliter data ove si attribuisse alla solerzia degli accertatori ed alla loro capacità di reperire aliunde elementi di prova una sorta di efficacia sanante dell’illecita condotta dell’imprenditore. Ben difficilmente infatti questa condotta sarebbe sanzionata dal momento che in materia, di regola, in un modo o nell’altro, prima o poi, eventualmente procedendo a controlli incrociati, l’evasione fiscale viene scoperta. Essa per contro, acquista una precisa ragion d’essere anche perchè responsabilizza l’imprenditore – allorchè si interpreta nel senso che la ricostruzione dei redditi e del volume di affari dell’impresa deve poter avvenire con i documenti che il titolare è tenuto a conservare – escluso pertanto qualsiasi riferimento ad un impossibilità assoluta di procedere a tale ricostruzione". (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 40552/2005).

Fondato è, invece, il motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione. La Corte territoriale, con motivazione apodittica, ha ritenuto non concedibile detto beneficio "in considerazione del comportamento tenuto e dell’intensità del dolo".

In presenza di una motivazione della sentenza di primo grado che era stata sul punto altrettanto "sintetica" e di motivi di appello nei quali si insisteva nella richiesta facendo riferimento allo stato di incensuratezza ed all’avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ben altro avrebbe dovuto essere l’impegno argomentativo.

Si imporrebbe quindi l’annullamento, su punto, dell’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame. Senonchè nel frattempo è maturata la prescrizione. Essendo stato il reato commesso dal (OMISSIS) (come da contestazione "chiusa"), il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, cui va aggiunto il periodo di sospensione dal 7.6.2006 al 15.11.2006 ed a 16.4.2007 (pari a complessivi mesi 10 e giorni 9), è maturato alla data del 9.10.2010.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio lsa sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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