T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 12-01-2012, n. 1 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 Con atto spedito per la notifica il 19 settembre 2011 – depositato il 4 ottobre 2011 -, le associazioni in epigrafe indicate agiscono per l’accertamento e per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato da parte dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO 5 Lazio Meridionale, nonché della Regione Lazio e del Ministero dell’Ambiente, alla richiesta espressa con atto di diffida notificato in data 25.3.2011, con effetto di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso all’esercizio dei poteri sostitutivi, previsti e stabiliti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 152, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’articolo 2 della L. n. 241 del 1990, entro il termine massimo di 30 giorni dal deposito della sentenza.

2 Con atto depositato in data 19 ottobre 2011, si è costituito l’Ambito Territoriale Ottimale ATO 5 Lazio Meridionale che ha depositato memoria il successivo 21.

3 Con atto depositato in data 15 novembre 2011 si è costituita ACEA ATO 5 s.p.a.

4 Nel corso della camera di consiglio del 1 dicembre 2011 si è costituita la Regione Lazio che ha svolto difese orali.

5 Il ricorso è stato chiamato il 1 dicembre 2011 ed è stato, dopo la discussione, introdotto per la decisione.

6 Vanno innanzitutto richiamati i presupposti che connotano la vicenda in esame.

6.1 Con sentenza n. 355 del 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato: ì l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, della L. 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’articolo 28 della L. 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"; ìì ai sensi dell’articolo 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 155, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi".

6.2 Con decreto del 30 settembre 2009, adottato in attuazione dell’articolo 8 – sexies del D.L. 30 dicembre 2008 (convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13) il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare individuava i criteri ed i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, prevedendo: ì a carico del gestore l’obbligo di rendere " … disponibili all’utenza le informazioni relative all’effettiva erogazione del servizio depurazione, pubblicando gli elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, …" (articolo 1, comma 6); ìì a carico del gestore l’obbligo di mettere " … a disposizione dell’Autorità d’ambito, su idoneo supporto informatico, la seguente documentazione relativa al periodo in cui è stata indebitamente corrisposta la quota di tariffa riferibile al servizio di depurazione: …" (articolo 4, comma 1); ììì che "…l’Autorità d’ambito, verificata la correttezza delle informazioni trasmesse … individua l’importo, con i relativi interessi, che i gestori dovranno restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto entro il termine di cinque anni dalla data del 1 ottobre 2009." (articolo 7, comma 1); iv che "Nel caso di inadempienze del gestore si applicano le disposizioni di cui all’art. 152, commi 2 e 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152." (articolo 9, comma 2).

7 Dagli atti di giudizio emerge che l’ATO 5, nell’evadere l’istanza di accesso, rappresentava all’associazione CODICI che il gestore (ACEA) non aveva ancora predisposto gli elenchi e che quindi non poteva adottare alcuna atto conseguente; tale circostanza veniva tuttavia contraddetta dal gestore che affermava di aver inviato gli elenchi degli utenti.

8 Pertanto, con atto del 25 marzo 2011 l’associazione invitava l’ATO 5 a fissare gli importi da corrispondere agli utenti da parte del gestore e sollecitava, contestualmente, la regione ed il ministero all’esercizio dei poteri sostitutivi ex articolo 152, comma 3, D.Lgs. n. 152 del 2006.

9 Nel costituirsi l’ATO 5, ha contestato che il gestore abbia predisposto gli elenchi con tutti i dati necessari alla liquidazione del credito maturato dall’utenza; in particolare, ha depositato le richieste inviate al gestore per acquisire gli elenchi dettagliati e conformi al menzionato decreto ministeriale, il tutto sul presupposto della rappresentata incompletezza di quelli già trasmessi.

10 ACEA ATO 5 s.p.a. si è costituita ed ha contrastato le affermazioni dell’Autorità d’ambito circa l’inadempimento agli obblighi imputati al gestore dal decreto ministeriale. Nello specifico la stessa, dopo aver indicato che gli elenchi sono stati forniti con ogni notizia utile per la liquidazione del credito: ì ha richiamato la circostanza per la quale, per alcune categorie di utenti nulla sarebbe stato prodotto, ma solo perché l’Autorità d’ambito non avrebbe "ricostruito", come previsto dall’articolo 3 del citato decreto ministeriale, il programma degli interventi; ìì ha comunque contrastato l’argomento dell’Autorità d’ambito sull’esistenza del piano d’ambito che, poiché risalente al 2003, sarebbe inattendibile quindi privo di tutti gli elementi comunque rilevanti, il che dimostrerebbe un’inadempienza imputabile alla autorità medesima soprattutto in relazione a quanto richiesto dal citato articolo 3.

11 L’esposta ricostruzione induce innanzitutto a concludere nel senso che: ì l’utenza è titolare di un diritto di credito avente ad oggetto la restituzione di quanto indebitamente corrisposto per la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione; ìì la realizzazione di detto diritto implica il compimento di una serie di operazioni materiali e di attività giuridica, distintamente riconducibili al gestore ed all’Autorità d’ambito; ììì tuttavia detta situazione giuridica soggettiva si connota, nel caso, in termini di presupposto della domanda di contestazione dell’inadempimento relativo e, a quanto dedotto a carico dei citati soggetti e, al mancato esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 9, comma 2, il tutto in relazione a quanto previsto dal D.M. del 30 settembre 2009; ìv la domanda verte su una vicenda pertinente al mancato esercizio di una tipica funzione amministrativa, espressione di una potestà pubblicisticamente connotata ed incidente sulla sfera della competenza in quanto occasionata dal mancato svolgimento di attività a carattere obbligatorio; v pertanto la stessa è stata correttamente introdotta per il tramite dello speciale rito di cui agli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo.

12 Ciò posto deve esser, in via preliminare, disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’Autorità d’ambito con memoria depositata in data 21 ottobre 2011. Sul punto deve, infatti, rilevarsi che l’oggettiva ed incontestabile mancata predisposizione di quanto richiesto dal già citato decreto ministeriale, implica la rilevanza della previsione per la quale, "Nel caso di inadempienze del gestore si applicano le disposizioni di cui all’art. 152, commi 2 e 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.". Diversamente poi da quanto argomentato alla stregua del precedente versato in allegato alla costituzione in giudizio deve sottolinearsi che, nel caso, non è stata attivata una domanda connessa agli esiti di un’istanza di accesso, bensì una azione di condanna all’esercizio dei poteri sostitutivi da parte di altri soggetti fondata sulla base del mancato esercizio degli stessi ad opera dell’autorità medesima.

13 Ciò posto, il ricorso è fondato.

13.1 Dispone l’articolo 152 del D.Lgs. n. 152 del 2006 che: a "Nell’ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l’ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l’Autorità d’ambito interviene tempestivamente per garantire l’adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l’inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l’Autorità d’ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici."; (comma 2); b "Qualora l’Autorità d’ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario "ad acta" " (comma 3).

13.2 La riprodotta disposizione fissa quindi le condizioni, i termini e i soggetti titolari del relativo potere sostitutivo, strutturandone la distribuzione per livelli di articolazione istituzionale da coinvolgere in base a specifiche prescrizioni che si impongono al soggetto portatore del relativo interesse ed allo stesso soggetto attributario della competenza sostitutiva che, pur a fronte del mancato esercizio di un’attività nel caso evidentemente obbligatoria per legge, produce pur sempre un effetto, anche se limitato, sicuramente privativo. Posto quindi che l’Autorità d’ambito non ha esercitato i poteri sostitutivi, nel richiamare la prossimità tra il livello di competenza fissato per l’autorità d’ambito e quello delineato dal citato articolo 152, va dichiarato l’obbligo della regione di provvedere nel termine non superiore a trenta giorni decorrente dalla notificazione della presente decisione. Solo per il caso di ulteriore inerzia i poteri sostitutivi saranno esercitati, nell’ulteriore termine di trenta giorni, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario "ad acta".

14 Le spese di giudizio seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto in motivazione esposto.

Condanna l’Ambito Territoriale Ottimale ATO 5 Lazio Meridionale ed ACEA ATO 5 s.p.a, in solido ed in parti uguali, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento,00); compensa tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Davide Soricelli, Consigliere

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