T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-01-2012, n. 298 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 25 gennaio 2002, depositato nei termini, i Signori C.R. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per il riconoscimento del loro diritto a percepire gli emolumenti del grado rivestito anteriormente all’avviamento alla Scuola Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare.

A sostegno della loro pretesa i ricorrenti richiamano il contenuto della disposizione di cui all’art. 12, primo comma, alinea 5 del Bando per il 2° concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trecento Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare, che così prevede: "Durante la frequenza del corso agli allievi marescialli provenienti dal ruolo dei sergenti e dal ruolo volontari di truppa in servizio permanente delle tre forze armate, competono gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione".

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio.

Con ordinanza interlocutoria n. 471/2011 questa Sezione disponeva l’acquisizione di una dettagliata e documentata relazione da parte del Ministero della Difesa in ordine alle censure dedotte in ricorso.

L’Amministrazione ottemperava al disposto incombente istruttorio ed alla pubblica udienza del 5 ottobre 2011 la causa passava in decisione.

Motivi della decisione

Con la presente impugnativa i ricorrenti hanno chiesto che venga accertato il loro diritto a percepire gli emolumenti del grado rivestito anteriormente all’avviamento alla Scuola Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare, mentre, in via subordinata, nell’ipotesi del non accoglimento della domanda principale, hanno chiesto che venga dichiarato il loro diritto ad un risarcimento corrispondente alla parte di retribuzioni non corrisposta.

La domanda principale non può essere accolta.

Va premesso che i ricorrenti, in parte provenienti dal ruolo dei sergenti, ed in parte dal ruolo dei militari di truppa in servizio permanente, hanno partecipato, risultando vincitori, al 2° concorso a n. 300 posti di Allievo Maresciallo dell’Aeronautica Militare bandito in data 29 dicembre 1998 e, pertanto, sono stati ammessi a frequentare il relativo corso di formazione e specializzazione presso la Scuola sottufficiali della suddetta Arma.

Essi fondano la loro pretesa sul disposto di cui all’art. 12, primo comma, alinea 5 del bando di concorso secondo il quale, "durante la frequenza del corso agli allievi marescialli provenienti dal ruolo dei sergenti e dal ruolo volontari di truppa in servizio permanente delle tre Forze Armate, competono gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione".

La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa perché la suddetta disposizione di bando non può comportare l’attribuzione di un diritto ad un determinato trattamento economico, mancando al riguardo una specifica norma di carattere generale che possa consentire all’Amministrazione di corrispondere gli emolumenti nel senso auspicato dai ricorrenti.

A conferma di ciò, va precisato che solo il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, entrato in vigore il 14 aprile 2001, ossia dopo l’espletamento del concorso in parola, ha previsto, all’art. 21, che al personale allievo in questione spetta, durante la frequenza del corso, il trattamento economico, se più favorevole, corrispondente al grado rivestito prima dell’ammissione al corso.

Per quanto concerne la subordinata domanda rivolta ad ottenere il riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad un risarcimento corrispondente alla parte degli emolumenti non corrisposta, il Collegio reputa necessario acquisire, anche alla luce dell’affermazione contenuta nella documentazione versata in atti dalla resistente amministrazione secondo cui la pretesa dei ricorrenti sarebbe stata soddisfatta prima della proposizione del ricorso, una documentata relazione in ordine agli emolumenti effettivamente corrisposti ai singoli ricorrenti nel periodo di frequenza del corso di formazione e di specializzazione. Dall’esecuzione di siffatto adempimento può conferirsi l’incarico al Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, assegnando a tal fine il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.

P.Q.M.

rigetta in parte il ricorso in epigrafe come in motivazione e dispone l’acquisizione della documentazione di cui in motivazione nei modi e termini ivi indicati.

Spese al definitivo.

Fissa per il prosieguo della trattazione della causa l’udienza pubblica del 13 giugno 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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