Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10826

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

RB Pubblicità s.r.l propose ricorso avverso cartelle di pagamento concernenti imposta comunale sulla pubblicità per gli anni 1994 e 1995.

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello della società contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale.

Il giudice a quo, rilevò, in particolare che, conformemente all’impostazione della società contribuente, il contributo andava determinato ai sensi del comma2 , e non del comma 3, D.Lgs. n. 507 del 1993 e che, peraltro a tal fine, nel calcolo della superficie dell’impianto, erano indebitamente state inserite anche le relative cornici.

Avverso la decisione di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in due motivi.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

All’udienza di discussione, il difensore della società contribuente, allegando documentazione, ha invocato gli effetti di intervenuta procedura di definizione agevolata della lite.

Motivi della decisione

In mancanza di notificazione alla controparte ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, la documentazione allegata dalla società contribuente in sede di discussione, in quanto irritualmente prodotta, non può essere presa in considerazione ai fini della decisione, sicchè le deduzioni su di essa fondate vanno disattese.

Approfondendo il tema della controversia, va rilevato che, con il primo motivo di ricorso, il Comune di Roma – deducendo "contraddittoria motivazione; violazione del D.Lgs. n. 546, art. 51, in tema di divieto di ius novorum" – sostiene che il giudice a quo avrebbe deciso in funzione di doglianza formulata dalla controparte per la prima volta in appello.

La doglianza è inammissibile, perchè generica e del tutto carente sul piano dell’autosufficienza.

Con il secondo motivo di ricorso, il Comune deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12 – censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto errato il criterio di determinazione dell’imposta utilizzato ai fini dell’accertamento.

La doglianza è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. 4783/11, 1915/07, 552/07), secondo cui, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’oggetto del tributo è costituito, in base al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 1, 3, 4 e 5, dai comportamenti pubblicitari, visivi o acustici, realizzati per il tramite di affissione su appositi impianti o di altri mezzi e va riferito non all’attività di diffusione del messaggio ma al mezzo pubblicitario disponibile ed alla relativa potenzialità di uso. Nel caso di pubblicità per affissione diretta effettuata da società su impianti di proprietà e per conto terzi, deve escludersi, ai sensi del comma 3, dell’art. 12 del citato decreto, che, sino all’entrata in vigore (1 gennaio 2001) della modifica apportata a tale disposizione dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 56, privo di efficacia retroattiva, possa essere applicata la tariffa ridotta contemplata dal comma 2 del medesimo art. 12, commisurata alla durata non superiore a tre mesi del messaggio pubblicitario.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso, in funzione del secondo mezzo.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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