Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 45955

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, ha affermato la colpevolezza di C. B. in ordine al reato di cui all’art. 727 c.p., a lei ascritto per avere maltrattato numerosi cani, detenendoli in condizioni incompatibili con la loro natura.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata, che la denuncia per violazione di norme processuali e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 520 c.p.p..

Si deduce che all’udienza del 18.6.2009 il P.M. ha modificato l’imputazione nel senso che il reato contestato non doveva considerarsi permanente, bensì commesso fino al (OMISSIS).

Poichè la C. era contumace il verbale contenente la contestazione del fatto diverso doveva essere notificato all’imputata ai sensi dell’art. 520 c.p.p..

Si deduce, quindi, che la omessa notifica della modifica dell’imputazione rientra nel novero delle nullità assolute ex art. 179 c.p.p. con la conseguente nullità della sentenza emessa.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza.

Si deduce che nella motivazione della sentenza non vengono precisate le ragioni di fatto e di diritto per le quali il giudice di merito è pervenuto alla affermazione di colpevolezza, in quanto non vengono specificati gli elementi di fatto in base ai quali si è ritenuto che la condotta dell’imputata integri l’ipotesi di reato, ma vengono utilizzate solo clausole di stile corrispondenti alla astratta formulazione della norma.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il reato ascritto all’imputata è estinto per prescrizione.

Dalla data di cessazione della commissione del fatto, cosi come precisata dalla pubblica accusa in dibattimento (23.12.2005) è interamente decorso in data 23.12.2010 il termine di prescrizione di cui agli art. 157 e 160 c.p., come modificati dalla L. n. 251 del 2005.

Per completezza di esame si osserva che non sussistono motivi di inammissibilità della impugnazione, non ravvisandosi in particolare la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, nè le condizioni per il proscioglimento dell’imputata con formula più favorevole ex art. 129 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *