Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-10-2011) 12-12-2011, n. 45988

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’estradizione di P. A.L., richiesto dalla Repubblica di Ucraina perchè indiziato del reato di rapina commesso ai danni di K. il (OMISSIS) nella città di (OMISSIS).

2. – Nell’interesse dell’estradando ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia deducendo, come unico motivo, la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.

Assume il ricorrente che il decreto di fissazione dell’udienza tenutasi davanti alla Corte d’appello e avente ad oggetto la richiesta di estradizione è stato notificato al L. in lingua italiana, senza alcuna traduzione, nonostante questi avesse rappresentato, nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto in cui venne assistito da un interprete, di non comprendere tale lingua.

3. – Con un distinto ricorso il difensore dell’estradando ha chiesto anche la revoca della misura cautelare della custodia in carcere ovvero la sostituzione con quella degli arresti domiciliari.

4. – Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto, in quanto risulta che nel corso dell’udienza di convalida il Presidente abbia constatato e fatto verbalizzare che l’estradando comprendeva abbastanza bene la lingua italiana (verbale del 21.2.2011), sicchè la dedotta nullità riguardante la mancata traduzione del decreto di fissazione dell’udienza davanti alla Corte d’appello viene a perdere il suo stesso presupposto.

5. – Deve respingersi anche la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare.

Del tutto infondato è il motivo riguardante la violazione dell’art. 716 c.p.p., comma 4, in quanto vi è stata la tempestiva richiesta di mantenimento della misura cautelare, dovendo escludersi che il Ministro non possa delegare questo tipo di atto a funzionali dell’articolazione ministeriale competente ad occuparsi della materia estradizionale.

Manifestamente infondato è anche l’altro motivo, avendo la Corte d’appello motivato il rigetto dell’istanza di scarcerazione ritenendo concreto il pericolo di fuga.

6. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 203 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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