T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-01-2012, n. 296 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso in camera di consiglio ai sensi del codice del processo amministrativo.

Con il ricorso in esame, la ricorrente – premesso di avere partecipato al concorso per il reclutamento di 1548 carabinieri effettivi, indetto con decreto del 15 marzo 2011 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – impugna il giudizio di non idoneità sanitaria prot. 318230/2-11 dell’ 11 luglio 2011 – con il quale la commissione per gli accertamenti psicofisici ha riscontrato una altezza di cm 160, inferiore al limite stabilito nel bando di concorso (per le donne fissato in cm 161).

L’interessata deduce:

a)difetto di motivazione;

b)contraddittorietà estrinseca per contrasto dell’impugnato giudizio con l’accertamento medico VFP1 del 29/9/2009 da cui risulta una statura di cm 161.

L’amministrazione ha depositato relazione di servizio e chiarimenti.

Con ordinanza collegiale n. 8090/2011, è stata ordinata verificazione presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.

L’incombente è stato assolto.

L’Avvocatura di Stato ha depositato memoria in prossimità della camera di consiglio.

La difesa erariale sostiene che la candidata avrebbe in sostanza modificato lo stato di fatto anteriore, quale esistente al momento storico della visita antropometrica effettuata in occasione delle prove concorsuali, mediante specifici esercizi di "allungamento", con una palese violazione del principio "tempus regit actum e di quello di "imparzialita ", di cui corollario il principio "par condicio competitorum"; essa cita, in proposito, la sentenza T.A.R. Lazio, sez. bis, sent. n. 12871 del 14/12/2009.

Il ricorso è fondato.

L’organismo verificatore ha riscontrato, all’esito della rinnovata misurazione eseguita secondo il protocollo metodologico di riferimento, una statura del ricorrente pari a cm 161.

La rinnovata visita sanitaria, disposta in via di verificazione, ha appurato, pertanto, l’assenza di cause di non idoneità sanitaria ovvero l’insussistenza del deficit di statura che aveva in un primo momento cagionato l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale.

Neppure constano circostanze sopravvenute alla prima vista medica capaci di avere sostanzialmente modificato la realtà originaria in base alla quale era stato reso il primo giudizio (id est, alterazione della par condicio competitorum).

E’ vero che nel verbale di verificazione la commissione dà conto della "effettuazione di specifici esercizi di allungamento, come peraltro dichiarato dalla ricorrente".

Il Collegio reputa, tuttavia, tale circostanza (asseriti esercizi di allungamento) del tutto ininfluente alla luce delle condizioni "border line" in cui si trovava il ricorrente al momento della visita medico-legale (statura appena un centimetro sotto la soglia richiesta dalla normativa di concorso).

E’ noto, infatti, che la statura di una persona può variare a seconda dei criteri di misurazione adottati e delle situazioni soggettive nel momento preciso della misurazione.

Uno scarto così minimo (appena un centimetro) può dipendere da molteplici fattori indipendenti sia dalla commissione sanitaria che dal candidato quali, verosimilmente – in mancanza di elementi di fatto contrari forniti dalla resistente – il momento della giornata in cui viene effettuata la misurazione, il tono muscolare in generale ed in particolare dei muscoli del rachide, nonché dall’effettuazione di ordinari, semplici, quotidiani esercizi di allungamento.

Tali plausibili circostanze non sono idonee, ad avviso del Collegio, ad alterare la par condicio competitorum né il principio tempus regit actum trattandosi, non già di tecniche chirurgiche, protesiche o di particolare rilevanza terapeutica in grado, queste sì, di modificare la precedente struttura scheletrica del soggetto bensì, di fisiologiche variazioni dovute alle frequenti oscillazioni che subisce il corpo umano nel suo continuo adattamento quotidiano all’ambiente circostante, rispetto alle quali i benefici arrecati dagli esercizi di allungamento muscolare rappresentano l’ordinaria contromisura.

Il Collegio, pertanto, non disconosce i principi che informano le procedure concorsuali, più volte riaffermati nelle proprie pronunce, ed anzi li ribadisce; rileva, però, che ogni situazione va affrontata in concreto, caso per caso.

Nella fattispecie in esame, la documentazione acquisita, l’esito della verificazione ed i rilievi dell’organismo verificatore depongono eccezionalmente nei sopra rassegnati sensi dovendosi ragionevolmente ritenere non incompatibili con l’idoneità l’effettuazione, da parte del candidato, di semplici esercizi di allungamento muscolare prima di sottoporsi alla prova antropometrica.

Si vuole, in conclusione, dire che, una volta appurata alla data della verificazione un’altezza utile all’ammissione, sia pure presumibilmente per effetto di specifica attività ginnica, l’altezza inferiore ai limiti d’ammissione, appurata alla data del giudizio di inidoneità, appare da ricomprendersi nelle ordinarie, fisiologiche, piccole variazioni di statura tali da non pregiudicare, se a ulteriore misurazione la statura raggiunge comunque il limite previsto, l’idoneità.

Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato mentre l’effetto conformativo che deriva dalla presente decisione vincola l’amministrazione (norma agendi) a fare pedissequa applicazione degli esiti della verificazione nei sensi di cui al referto del 29 novembre 2011.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.

Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

Le spese di verificazione, liquidate in Euro 330,53 come da notula dell’organismo verificatore depositata in data 13 dicembre 2011, sono poste a carico del Ministero della Difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.500,00.

Spese di verificazione come in motivazione.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alla Guardia di Finanza – Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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