T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-01-2012, n. 294 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che i ricorrenti perseguono – lamentando " Violazione dell’articolo 43, comma 5, della L. n. 224 del 1986 così come modificato dall’articolo 5 della L. 27 dicembre 1990, n. 404" – il petitum specificato in epigrafe;

Considerato che il collocamento del personale militare in posizione di ausiliaria e in posizione di riserva (posizioni cui consegue il relativo trattamento economico) avviene, in applicazione della normativa invocata in ricorso, mediante l’adozione di specifici provvedimenti amministrativi, aventi carattere autoritativo e dunque da contestare dinanzi a questo giudice, ai sensi degli artt. 2 e seguenti della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche e integrazioni (vigente alle date di riferimento), con azione impugnatoria di natura costitutiva e non con la presente azione di accertamento e di condanna;

Considerato pertanto che il presente ricorso – a prescindere da ogni altra considerazione – risulta inammissibile per la ragione teste’ indicata;

Considerato che, in assenza di costituzione avversaria, nulla va disposto quanto alle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Nulla dispone quanto alle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottobre 2011.

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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