T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-01-2012, n. 293

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – I ricorrenti, premessa la loro qualità di ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri, espongono che in base all’art. 10 della L. n. 231 del 1990 sono obbligati ad un orario di servizio di trentasei ore settimanali; e che la medesima disposizione prevede pure che in aggiunta alle trentasei ore, il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie retribuite ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150.

Essi lamentano che l’Amministrazione ha loro negato il computo del compenso relativo alle citate due ore settimanali di servizio nella tredicesima mensilità e propongono per questo l’odierno ricorso, che con unico e articolato motivo lamenta "Violazione D.Lgs. n. 263 del 1946; artt. 9 e 10, L. n. 231 del 1990; art. 5, D.P.R. n. 157 del 1987; art. 2041 Cod. civ.; artt. 36 e 97 Costituzione e principi generali; nonché eccesso di potere".

Il Ministero della Difesa si è costituito.

Entrambe la parti hanno depositato documenti.

All’udienza del 16 novembre 2011, sentite le due parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.0 – Il ricorso è infondato.

2.1 – La questione sopra indicata ha formato oggetto di varie pronunce del giudice amministrativo (v. , per tutte: C.d.S., Sez. IV, n. 3259/2010; v. anche la pronuncia di questa Sezione I bis n. 2381/2009).

Questa ormai consolidata giurisprudenza ha rilevato, tra l’altro:

– che l’indennità in questione ripete la sua natura dal medesimo emolumento in precedenza previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato, e di cui è indiscussa la natura di compenso per lavoro straordinario svolto oltre le obbligatorie 36 ore settimanali;

– che ciò conferisce alla prestazione in parola, eccedente le ore di servizio ordinario, connotazione di attività aggiuntiva di natura straordinaria.

Non vi sono ragioni per discostarsi da questo ormai pacifico orientamento, sicché la pretesa in esame va rigettata.

2.2 – I ricorrenti hanno anche chiesto, in via subordinata, la condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento di un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. art. 2041 del Codice civile. Ma anche questa pretesa è infondata.

L’actio de in rem verso di cui all’art. 2041 Cod. civ., infatti, postula quale indefettibile presupposto un’effettiva diminuzione patrimoniale, mentre nel caso in esame i ricorrenti, essendo stati compensati, per le prestazioni eccedenti il normale orario di servizio, con apposito emolumento maggiorato, non hanno sopportato alcun depauperamento.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

Il Collegio peraltro, tenuto anche conto delle oscillazioni della giurisprudenza alla data di proposizione del ricorso, ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti costituite le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 novembre 2011.

Giancarlo Luttazi, Presidente FF, Estensore

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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