Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-10-2011) 12-12-2011, n. 45952

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 5/4/06 dichiarava D.G. N. colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis 609 ter e 609 quater, art. 61 c.p., n. 11 perchè induceva la piccola D.F. all’epoca di anni 9, a compiere e subire atti sessuali, e lo condannava alla pena di anni 7 di reclusione, alle pene accessorie della interdizione in perpetuo dai pp.uu. e da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela, nonchè al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidare in separato giudizio, con assegnazione di una provvisionale in favore delle medesime pp.ee. di una provvisionale di Euro 35.000.00.

La Corte di Appello di L’Aquila, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposti nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 25/3/2010. ha confermato il decisimi di prime cure. Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi: – violazione dell’art. 498 c.p.p., comma 4 e art. 499 c.p.p. rilevato che le dichiarazioni rese dalla minore avrebbero scagionato l’imputato e non confermato l’accusa contestatagli. Sul punto è necessario precisare che nel corso della deposizione i diritti della difesa sono stati pienamente violati, in quanto il giudice ha inibito al difensore di intervenire, ponendo ineludibili limiti ad ogni suo intervento. Peraltro, come rilevasi dal relativo verbale, la conduzione dell’interrogatorio è stato gestito, in gran parte dal giudice a latere e non dal Presidente, detto giudice ha imitato la p.o. a rispondere alle domande con una semplice risposta affermativa o negativa:

-violazione dell’art. 500 c.p.p.. rilevato che si era eccepito in primo grado e con l’atto di appello che il Tribunale aveva ingiustamente acquisito al fascicolo di causa, durante il dibattimento, molta documentazione che non poteva trovare ingresso e i verbali di diverse deposizioni rese nel corso delle indagini preliminari dai testi, dai genitori della bambina, oltre che dalla bambina stessa. Stesso discorso vale per i disegni attribuiti alla vittima, che sarebbero da costei stati redatti nel corso della audizione da parte del p.m. nel corso delle indagini preliminari.

Inoltre non è stata dal decidente correttamente valutata la deposizione della teste L.S., la quale riferisce di avere appreso dalla minore di essere stata deflorata dall’imputato, circostanza successivamente smentita dalla visita ginecologica a cui è stata sottoposta la D. – mancata assunzione di prove decisive, in particolare della invocata perizia grafica sui disegni fatti dalla minore.

La stessa difesa del D.G. ha inoltrato in alti memoria nella quale eccepisce la nullità dell’avviso di udienza odierna, visto che i dati riportati in detto atto indicano una sentenza impugnata con ricorso differente da quella resa dalla Corte di Appello di L’Aquila.

Rileva, altresì, che solo in sede di verifica presso la Cancelleria di questa Corte il difensore è venuto a conoscenza della ordinanza con cui la Corte di Appello di L’Aquila ha disposto la ricostituzione della sentenza impugnata, perchè dispersa e non più rinvenuta in originale, rilevando che la procedura adottata ha violato il diritto di difesa, in quanto nessun avviso è stato dato al difensore di fiducia dell’imputato. Peraltro il giudice che ha proceduto a detto incombente non era competente a decidere.

Di poi è rilevabile la violazione dell’art. 590 c.p.p. visto che nella predetta Cancelleria non sono rinvenibili gli atti attinenti al giudizio di primo grado.

Alla odierna udienza il difensore delle parti civili ha chiesto di inoltrare in atti copie di ordinanze di archiviazione, rese dal Gip presso il Tribunale di Vasto, nei procedimenti a carico di D.I. P., L.S. e L.B.A., sulla acquisizione delle quali si sono opposti il P.G. e il difensore dell’imputato.

Motivi della decisione

Preliminarmente questo Collegio ritiene che gli atti, oggi depositati dalla difesa delle parli civili non possono essere acquisiti, vista la opposizione delle altre parti processuali.

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale. adottata dal giudice di merito a sostegno della affermata responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ad esso ascritti, si palesa del lutto logica e corretta. risultante da una esaustiva e compiuta analisi valutativa della piattaforma istruttoria.

Con la censura libellata col primo motivo si eccepisce la violazione degli art. 498 c.p.p., comma 4 e art. 499 c.p.p. rilevando non solo che il giudice avrebbe travisato le risultanze della deposizione resa dalla minore p.o. ma anche che il metodo applicato dal Tribunale per L’assunzione testimoniale della minore non avrebbe rispettato il dettato normativo.

La contestazione si palesa in toto manifestamente infondata, per due ordini di motivi: – in primis rilevasi che anche in sede penale deve essere recepito ed applicato il principio della "autosufficienza del ricorso" costantemente affermato in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.p., n. 5 dalla giurisprudenza civile: con la conseguenza che. quando si lamenti la omessa o travisala valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Cass. 22 4/08. n. 16706). Ne consegue che è inammissibile il ricorso, che pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione (quale il completo contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto) o allegazione, senza illustrarne adeguatamente il contenuto, di guisa da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Cass. 3710/08, n. 37982; Cass. 14/6/2006. n. 20344: Cass. 7/6/2006. n. 19584).

Precisasi, facendo un collegamento con quanti) eccepito nella memoria aggiunta, sulla quale si dirà nel prosieguo, che al momento della redazione della impugnazione il fascicolo processuale, era di certo, completo di lutti gli atti acquisiti in primo grado e nella fase di appello, per cui la difesa avrebbe potuto richiedere in cancelleria la copia integrale del verbale di assunzione testimoniale della D. a parte il fatto che la indicazione numerale di alcune pagine di dello verbale, riportate in ricorso, fa ritenere che lo stesso sia nella disponibilità della difesa medesima.

-in secundis perchè le dichiarazioni assunte in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 498 c.p.p. non sono inutilizzabili, trattandosi di prove assunte non in violazione di divieti di legge, bensì con modalità diverse da quelle previste dalla legge: non sono neanche mille -, in difetto di una specifica previsione di nullità, e non rientrando la fattispecie in alcuna delle nullità di ordine generale previste dall’art. 178 c.p.p. (Cass. 20/2/08. n. 7922).

Peraltro, in tema di regole per l’esame testimoniale, il divieto di formulare domande "suggestive" imposto dall’art. 499 c.p.p., comma 3 non può considerarsi violato nel caso in cui le domande siano poste dal giudice in sede di esame del testimone minorenne al fine di vincerne la reticenza o la ritrosia nel deporre (Cass. 13/4/08. n. 13981) come nella specie, in cui appare evidente che il Tribunale è intervenuto ponendo delle specifiche domande alle quale ha invitato la deponente a rispondere con un segno di assenso o di dissenso.

Del pari nettamente priva di pregio di rivela la seconda censura sollevata alla sentenza impugnata attinente alla illegittima acquisizione al fascicolo di causa di atti che non avrebbero potuto avervi ingresso, in quanto, a parte la genericità delle ragioni poste a sostegno della censura de qua. la acquisizione di cui si tratta non concretizza alcun vizio procedurale.

Con il terzo motivo di impugnazione si contesta la mancata assunzione di prove decisive, quale le invocate perizie, grafica su un disegno eseguito dalla D. e psicologica, sulla stessa presunta vittima.

E’ da rilevare come il discorso giustificativo, posto dal giudice di merito a sostegno del diniego di ammissione dei predetti mezzi istruttori è compiuto e logico, rilevando il decidente come il materiale probatorio acquisito renda superfluo assumere ulteriori elementi, visto che la piattaforma probatoria è pienamente esaustiva al fine del decidere.

Per quanto attiene alle doglianze avanzate con la memoria aggiuntiva si rileva:

– la erronea indicazione nell’avviso di udienza del numero della sentenza impugnata non può rappresentare un vizio che determini la nullità dell’avviso medesimo, in quanto il difensore ha avuto modo di prendere cognizione del processo trattato alla odierna udienza;

– la mancanza del fascicolo di primo grado è da considerarsi ininfluente in quanto la difesa ha già proposto il ricorso e questa Corte ha la possibilità di vagliare sia la sentenza di prime cure, sia l’atto di appello, nonchè la sentenza oggetto di ricorso (tutti documenti presenti in fascicolo) atti questi che in questa sede, sono gli essenziali oggetti di vaglio, non necessitando di ulteriori documenti afferenti alle fasi di merito.

Necessita osservare che la doppia conforme ha permesso di rilevare che:

-i giudici di merito hanno ritenuto attendibile la parte offesa e credibile il narrato da essa reso, riscontrato da ulteriori emergenze istruttorie, puntualmente richiamate in entrambe le pronunce. Sul punto si evidenzia che il Tribunale, prima, e la Corte distrettuale, poi hanno puntualizzato che il racconto della bambina, nel corso delle indagini preliminari, ha trovato specifica conferma nel corso del suo esame testimoniale e supporto logico in tutte le altre deposizioni, rese dai testi addotti dalla pubblica accusa, con l’intento, pienamente soddisfatto, di dimostrarne la attendibilità attraverso la scansione temporale degli eventi (le testimonianze delle compagne di scuola e delle maestre, anche in ordine al disagio rilevato nella minore prima che cominciasse a raccontare delle avances dell’imputato) ovvero attraverso la valutazione rimessa ad esperti del settore (le deposizioni dei CC.TT. del p.m.) circa la intrinseca veridicità di quanto dalla p.o. così soffertamente denunciato. Ad avviso dei consulenti la D. era in grado di riferire avvenimenti concreti da lei vissuti, pur non riuscendo sempre a collocarli nella giusta dimensione spazio-temporale, di percepire fatti traumatici, di percepire l’atti traumatici e ritenerli estranei alla propria normalità, mentre non era in grado di inventare situazioni non realmente vissute.

– la D. non ha mai affermato di essere stata defiorata dall’imputato e quanto subito dalla stessa ad opera del prevenuto corrisponde pienamente al capo di imputazione, in cui non viene addebitato al D.G. di avere mai consumato un rapporto sessuale completo con la minore, bensì di avere posto in essere degli strusciamenti tra il proprio corpo e quello della minore, coinvolgendo anche la zona genitale di entrambi, al fine di soddisfare il proprio istinto sessuale.

Escluse le eccezioni processuali, di cui si è rilevata la manifesta infondatezza, le ulteriori doglianze mosse con il ricorso palesano il tentativo di una analisi rivalutativa delle emergenze istruttorie, su cui a questa Corte è inibito procedere a nuovo esame estimativo, in quanto giudice della motivazione e della corretta applicazione della legge e non della prova.

Tenuto conto, poi della sentenza del 13/6/2000 della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il D.G. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, deve, altresì, a norma dell’art. 616 c.p.p. essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000.00 in favore della Cassa delle Ammende, lo condanna, altresì, alla rifusione in favore della parte civile delle spese sostenute per il grado al pagamento della somma di Euro 3.624.00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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